Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione, pubblica amministrazione e omofobia: quando vi è palese violazione della privacy

L'interessato, nel corso di visita medica sostenuta presso l'ospedale militare, ha dichiarato di essere omosessuale


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 1126 del 22 Gennaio2015.

Nel caso di specie,l'interessato, nel corso di visita medica sostenuta presso l'ospedalemilitare, ha dichiarato di essere omosessuale. A seguito di taledichiarazione, al ricorrente è stato notificato avviso di nuovoaccertamento finalizzato alla verifica di possesso dei requisitipsicofisici necessari alla guida degli automezzi. Secondo ilricorrente, tale comunicazione ha avuto finalitàsostanzialmente discriminatoria,ritenendo illegittimo il comportamento dell'amministrazione che ha difatto divulgato datisensibili, in paleseviolazione della privacy dell'interessato.

Sein primo grado il ricorrente ha ottenuto pieno ristoro, la sentenzaveniva riformata in appello, con sensibile riduzione dell'importodovuto dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento deldanno, poiché “l'illegittima diffusione dei dati afferentiall'identità sessuale sarebbe rimasta circoscritta in ambito assairistretto”.

Interviene dunque la Cassazione sulla sentenzaimpugnata, ritenendo il ricorso “pienamente fondato”,dichiarando che “il comportamento delle due amministrazioni hagravemente offeso e oltraggiato la personalità del … in uno deisuoi aspetti più sensibili e ha indotto nello stesso un gravesentimento di sfiducia nei confronti dello Stato, percepito comevessatorio, nell'esprimere e realizzare la sua personalità nel mondoesterno”.

Ciò che è stato leso, secondo la Cassazione, èinfatti il diritto inviolabile della persona di cui all'art. 2della Costituzione: “il diritto al proprio orientamentosessuale, cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta,dell'inclinazione e della comunicazione (c.d. coming out)è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della stessaCorte europea dei diritti dell'uomo fin dalla sentenza Dudgeon/Regnounito del 1981”. Inoltre, la stessa instaurazione di unprocedimento civile volto al ristoro del danno subito è indice diconoscenza e conoscibilità pubblica della situazione. Il ricorso èaccolto e la sentenza cassata con rinvio.

Data: 23/01/2015 19:00:00
Autore: Licia Albertazzi