Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: quando una banale spinta diventa omicidio preterintenzionale

È quanto è capitato al marito di una donna che spingeva il nonno della moglie facendolo cadere a terra e causandogli la frattura del femore e successivo decesso


Una “semplice” spinta può rivelarsi fatalee determinare la condanna per omicidiopreterintenzionale. È quanto è capitato al marito di una donna che spingevail nonno della moglie facendolo cadere a terra e causandogli la frattura delfemore sinistro. L'anziano veniva ricoverato in ospedale e dimesso in (apparenti)discrete condizioni generali, ma ospitato presso una casa di riposo, per unasettimana, moriva per la c.d. “sindromedi allettamento”.

Per il maritodella nipote si profila subito la condanna(oltre che per maltrattamenti a danno della moglie) anche per omicidio preterintenzionale.

L'uomo, pertanto,si rivolge alla Cassazione, impugnando la sentenza della Corte d'Assise d'Appellodi Palermo e lamentando la mancanza del nesso di causalità, considerato che lavittima era stata dimessa in condizioni generali discrete e che la morte eradipesa dalla mancanza di assistenza sanitaria, farmacologica o riabilitativa pressola casa di riposo.

Ma la Cassazione non ha dubbi.

Confermando lasentenza della Corte d'Appello, la S.C., con sentenza n. 2772 depositata ieri, ha ritenuto evidente ilcollegamento tra la condotta contestata e la morte del nonno, pur in assenza diautopsia.

Tra le possibilicause che in astratto potevano aver cagionato la morte del nonno, era la sindrome di allettamento (o dadecubito protratto) la causa che poteva rasentare la certezza, la quale, adavviso della Cassazione, “è direttamentericonducibile all'evento traumatico, per cui deve escludersi la sussistenzadi una causa sopravvenuta indipendente, capace di interrompere il nesso dicausalità, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.”.

A nulla sonovalse, pertanto, le generiche doglianze dell'imputato sulla responsabilità pernegligenza della casa di cura, il ricorso per la S.C. è inammissibile. Ne consegue, dunque, la conferma dellacondanna per omicidio preterintenzionale e al pagamento delle spese processuali.

Vedi anche nella sezione delle guide legali: L'omicidio preterintenzionale

Data: 22/01/2015 18:10:00
Autore: Marina Crisafi