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Cassazione: danno biologico e danno “catastrofale” nei sinistri stradali

Il caso che occupa rientra tra quelli nei quali il danno morale è altamente significativo anche in presenza di un danno biologico lieve o da liquidarsi in misura lieve


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 811 del 20 Gennaio2015.
E' legittimo parametrare la liquidazione del dannomorale sulla base della previa quantificazione del dannobiologico? Nel caso di specie ricorrono i parenti della vittima,deceduta a seguito di incidente stradale, dopo che la domandaproposta nel merito – e reiterata in appello – contro l'impresaassicurativa designata dal Fondo vittime della strada è stataaccolta solo in parte, avendo il giudice di primo e di secondo gradoaccertato un lieve danno biologico (essendo la vittima deceduta quasisul colpo) e di conseguenza avendo liquidato un importo, relativo alc.d. “danno catastrofale”, relativamente basso.

Tralasciandol'aspetto dell'accertamento di fatto, riservato al giudice delmerito, la Suprema corte afferma che in linea generale non èillegittimo che il giudice, nel calcolare il danno morale, si basisulle risultanze relative al danno biologico; occorre tuttaviavalutare la situazione caso per caso, poiché “ricorrononumerosi casi in cui, pur non sussistendo un significativo dannobiologico, sussiste invece un rilevante danno morale, ragione per laquale la valutazione del danno morale va operata caso per caso esenza che il danno biologico possa essere un riferimento assoluto. Ilcaso che occupa rientra tra quelli nei quali il danno morale èaltamente significativo anche in presenza di un danno biologico lieveo da liquidarsi in misura lieve”.

Il danno, derivante dalla“consapevolezza dell'incombere della propria fine” (c.d.danno catastrofale), resta indipendente dal danno biologico. Ilgiudice del merito avrebbe dovuto tenere conto dell'intensissimasofferenza morale della vittima. Il ricorso è accolto e lasentenza cassata con rinvio.

Data: 26/01/2015 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi