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Una spinta contro la portiera dell'auto? Per la Cassazione, non è violenza privata

Possono integrarsi i reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata


Ai finidell'integrazione del delitto di violenzaprivata, l'elemento oggettivo deve essere “costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effettodi costringere taluno a fare, tollerareod omettere una condotta determinata”. In assenza di tale determinatezza,possono integrarsi, invece, “i reati diminaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non, per l'appunto, quello diviolenza privata”.

A stabilirlo è laquinta sezione penale della Cassazione(con sentenza n. 1215 del 13 gennaio 2015)annullando la condanna di un uomo, imputato del delitto di cui all'art. 610c.p. (oltre che dei reati di minacce, ingiurie e danneggiamento) per averetenuto la vittima di una tentata rapina “schiacciata” contro la portiera diun'automobile.

Richiamandol'orientamento consolidato in materia, la S.C. ha spiegato che il delitto diviolenza privata “non è configurabilequalora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi,l'evento naturalistico del reato, vale a dire il patì cui la persona offesa sarebbe stata costretta”.

In definitiva,hanno affermato gli Ermellini, “l'evento del reato, nell'ipotesi del ricorsoalla violenza, non può coincidere con ilmero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con lacompressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturataall'aggressione fisica subita” e perciò nel caso di specie, la spinta della vittima contro laportiera dell'auto non può integrare l'evento tipico del reato, “costituendo l'in sé dell'azione violentastrumentale alla sua realizzazione”.

Data: 18/01/2015 10:30:00
Autore: Marina Crisafi