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Insidie stradali: Cassazione, Macchia d'olio sull'asfalto? I danni all'automobilista li paga Anas.

La Cassazione, sentenza n. del 13 gennaio 2015 in materia di insidie stradali riafferma la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., esclusa soltanto se si prova il fortuito


È Anas, nella qualità di gestoredella rete e, responsabile, dunque, delle condizioni dell'infrastruttura e dell'adozionedelle opportune cautele, a dover risarcirei danni ad un automobilista per l'incidente avvenuto a causa di una macchia d'olio presente sul mantostradale che gli aveva fatto perdere il controllo del veicolo.

Con questo principio, la Cassazione,sentenza n. 295 depositata il 13 gennaio2015, torna a riaffermare in materia di insidie stradali la responsabilitàper custodia ex art. 2051 c.c., esclusa soltanto se si prova il caso fortuito.

A nulla sono valse, le doglianze dell'ente che impugnava la sentenza del giudiced'appello sull'assunto che l'evento dannoso fosse da considerare come fortuito,poiché il fattore causativo dell'incidente “non era immanente alla cosa insé ma costituiva un'alterazione repentina della res”.

Per la terzasezione civile, non è stata fornita la prova liberatoria del caso fortuito e laresponsabilità del sinistro va imputata esclusivamente all'ente “tenuto alla custodia e manutenzione dellastrada”, il quale, avrebbe dovuto “diligentementecontrollare le condizioni della strada stessa” oltre che “adottare le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utentied evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo (mediante tempestivarimozione della macchia d'olio)”.

Il carattereoggettivo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, hannospiegato infatti i giudici di piazza Cavour, fa sì che la stessa sussista una volta provato il nesso causale tra lacosa e il danno, senza che rilevi la condotta del custode, né l'osservanzao meno di un obbligo di vigilanza, giacché la funzione della norma è quella “di imputare la responsabilità a chi si trovanelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa”. Ed èal custode che spetta, di fatto, controllare,le “modalità d'uso e di conservazione della cosa”, ha concluso la Corterigettando il ricorso dell'Anas, la cui responsabilità può essere esclusasoltanto dal caso fortuito, fattore “cheattiene al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne èfonte immediata, ma ad un elemento esterno”.

Data: 16/01/2015 19:05:00
Autore: Marina Crisafi