Tar Campania. Il comune deve adottare la procedura concorsuale per affidare servizi legali ad avvocati esterni
A cura dell'avv. Cristina Bassignana
TAR Campania – Salerno, sezione II,16.07.2014 n. 1383
Quale procedura è tenuto a seguire ilComune che intenda conferire ad avvocati l'incarico di collaborazione esternaad alto contenuto di professionalità da svolgersi per la consulenza legale,giudiziale e stragiudiziale, a tutti gli organi comunali per la durata di unanno?
E' quanto si è domandato un avvocato che haimpugnato la delibera di un Comune deducendone l'illegittimità per violazionedell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 in quanto, vista la natura dell'incarico, l'EnteLocale avrebbe dovuto porre in essere la procedura concorsuale di tiposelettivo aperta alla partecipazione di tutti coloro che, in possesso deititoli e dei requisiti richiesti, aspiravano al conseguimento dell'incarico.
Il TAR della Campania – Salerno, sezioneII, con sentenza del 16.07.2014 n. 1383 ha dichiarato il ricorso fondatodisponendo che la mancata attivazione, nel caso di specie, della procedura comparativa ha determinato l'illegittimitàdella delibera che deve quindi essere annullata.
Nello schema di convenzione risulta,infatti a chiare lettere, che l'incarico affidato ai legali esterni comprendevala gestione di tutto il servizio di attività legale dell'amministrazione.
IlRegolamento per la disciplina degli incarichi esterni, approvato dallo stessoComune, stabilisce però che “allo scopodi garantire la trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, unitamentealla professionalità degli incarichi, ammette la possibilità di procedere alconferimento diretto di incarichi legali a professionisti esterni nelle sole elimitate ipotesi di rappresentanza e difesa in giudizio e di particolariconsulenze, prevedendo negli altri casi l'utilizzo di procedure selettive perla scelta del professionista esterno”.
La Giurisprudenza contabile (Corte deiConti, sez. Reg. Controllo Basilicata, parere 8/09), inoltre, sottolinea l'esigenzadi distinguere la nozione di servizio legale da quella di singolo incaricodifensivo.
Il primo si caratterizza per un quid pluris sotto il profilo dell'organizzazione,della continuità e della complessità rispetto al singolo contratto d'operaintellettuale.
L'Autorità per la Vigilanza sui Contratticon determina n. 4 del 7/07/2011 afferma che l'affidamento dei servizi legali èconfigurabile quando l'oggetto del servizio non si esaurisce nel patrociniolegale a favore dell'Ente ma si configura quale modalità organizzativa di unservizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, chepuò anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce.
Avv. Cristina Bassignana
Data: 16/01/2015 19:10:00Autore: Cristina Bassignana