Cassazione: onere della prova e caso fortuito nella responsabilità da cose in custodia
“La responsabilità per i danni in custodia ha carattereoggettivo”. Esordisce così la Suprema corte, nel motivare lapropria decisione di rigetto del ricorso presentato dall'aziendacondannata a risarcire il danno all'automobilista. Ciò significa che“perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto èsufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e ildanno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custodee l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto lanozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligodi custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzionedella norma è, in tal senso, quella di imputare la responsabilità achi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti allacosa stessa”. La responsabilità del custode è esclusasolamente dal caso fortuito, il cui onere della prova gravaproprio in capo allo stesso soggetto; in definitiva, il principioenunciato dalla Corte è il seguente: “in tema di responsabilitàda cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'art. 2051 cod.civ. presuppone la dimostrazione, a opera del danneggiato,dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fattodannoso”. Di fatto, nei gradi di merito, il custode non hafornito la prova liberatoria del caso fortuito.
Data: 20/01/2015 12:30:00Autore: Licia Albertazzi