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Cassazione: onere della prova e caso fortuito nella responsabilità da cose in custodia



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 295 del 13 Gennaio2015. In tema di responsabilitàda cose in custodia exart. 2051 cod. civ., quando è possibile che il custode si liberidall'obbligo di risarcimento del danno il pregiudizio arrecato? Eancora, come viene ripartito l'oneredella prova in capo alleparti? Nel caso in oggetto ricorre in Cassazione l'azienda incaricatadella manutenzione di un tratto stradale, a seguito di danneggiamentodi un'autovettura in transito, danno riportato a causa di una macchiad'olio presente sul manto stradale.


La responsabilità per i danni in custodia ha carattereoggettivo”. Esordisce così la Suprema corte, nel motivare lapropria decisione di rigetto del ricorso presentato dall'aziendacondannata a risarcire il danno all'automobilista. Ciò significa che“perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto èsufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e ildanno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custodee l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto lanozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligodi custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzionedella norma è, in tal senso, quella di imputare la responsabilità achi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti allacosa stessa”. La responsabilità del custode è esclusasolamente dal caso fortuito, il cui onere della prova gravaproprio in capo allo stesso soggetto; in definitiva, il principioenunciato dalla Corte è il seguente: “in tema di responsabilitàda cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'art. 2051 cod.civ. presuppone la dimostrazione, a opera del danneggiato,dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fattodannoso”. Di fatto, nei gradi di merito, il custode non hafornito la prova liberatoria del caso fortuito.

Data: 20/01/2015 12:30:00
Autore: Licia Albertazzi