Cassazione: legittimo il licenziamento di chi svolge attività sportiva 'fisicamente provante'
Adessere reciso – con conseguente giustificazione del datore dilavoro nell'adottare una misura sanzionatoria grave quale è illicenziamento – è infatti il rapporto fiduciario che devesussistere tra lavoratore e datore; è stato infatti ribadito dallaSuprema corte, così come già statuito in primo e in secondo grado,che “l'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinatoha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 cod.civ., dovendo integrarsi con gli articoli 1175 e 1375 cod. civ., cheimpongono correttezza e buona fede anche nei comportamentiextralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore dilavoro”.
Infatti, “il lavoratore deve astenersi dal porrein essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall'art.2105 cod. civ., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la naturae per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i dovericonnessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazionedell'impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attivitàcontraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmenteproduttivi di danno”. La pratica di disciplina sportiva lesivadi una condizione di salute già di per sé compromessa è quindiidonea a giustificare il licenziamento del lavoratore. Il ricorso dellavoratore è rigettato.
Data: 12/01/2015 15:00:00Autore: Licia Albertazzi