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Divieto di avvicinamento: per rispettare l'obbligo lo stalker deve conoscere i luoghi



“Il provvedimento concui il giudice dispone, ex art. 282-ter c.p.p., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dallapersona offesa deve necessariamente indicarein maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto del divieto”.

Ad affermarlo è la Cortedi Cassazione, nella sentenza n. 495 dell'8 gennaio scorso, accogliendo ilricorso di un uomo, indagato per il delitto di cui all'art. 612-bis c.p.,avverso l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Fermo che applicava lamisura del divieto di avvicinamento dello stesso nei confronti di una minore eai luoghi dalla stessa frequentati.

Ricorrendo perCassazione, il difensore dell'imputato deduceva la violazione di legge e lacarenza dell'apparato motivazionale del divieto, data l'indeterminatezza dei luoghi inibiti alla frequentazione del suoassistito e delle modalità oggettive da osservare per il rispetto deldivieto stesso, giacchè il provvedimento intimava solo una lontananza di almeno200 metri, senza indicare né l'indirizzo della persona offesa, né i luoghi diabituale frequentazione, ponendo dunque l'indagato nell'impossibilità diosservare il provvedimento emanato.

La Corte non può chedargli ragione.

Ritenendo evidente l'assolutacarenza di completezza delle prescrizioni imposte all'indagato, la quintasezione penale della S.C. ha, quindi, annullatoil provvedimento con rinvio al medesimo giudice per nuovo esame, sottolineandola necessità di indicare dettagliatamente i luoghi oggetto del divieto, “perché solo in tal modo il provvedimentoassume una conformazione completa, che ne consente l'esecuzione ed il controllodelle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare”.

Data: 11/01/2015 10:30:00
Autore: Marina Crisafi