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Corte di Giustizia: la brevettabilità degli ovuli umani non fecondati

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressa sulla Causa C-364/13 con la Sentenza Stem Cells (brevettabilità degli ovuli umani non fecondati).


di Antonella Corradi

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressa sulla Causa C-364/13 con la Sentenza Stem Cells (brevettabilità degli ovuli umani non fecondati). La High Court of Justice del Regno Unito chiedeva alla Corte se gli ovuli umani non fecondati, stimolati a dividersi e svilupparsi attraverso la partenogenesi, e che, a differenza degli ovuli fecondati, contengono solo cellule pluripotenti e non sono in grado di svilupparsi in esseri umani, siano compresi nell'espressione «embrioni umani», di cui alla direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
Secondo la Corte un ovulo umano manipolato ma “non fecondato” può essere brevettato a fini industriali. “Un organismo non in grado di svilupparsi in essere umano non costituisce un embrione umano ai sensi della direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Pertanto le utilizzazioni di un organismo del genere a fini industriali o commerciali possono essere, in linea di principio, oggetto di brevetto”.
Cio' vuol dire che se un ovulo umano che non è mai stato fecondato si sviluppa in laboratorio può essere utilizzato per scopi commerciali: comprato, venduto, usato per sperimentazioni, per la ricerca sulle malattie. Fra i precedenti in materia c'è una direttiva comunitaria del 1998 sulla biotecnologia che definisce le norme riguardanti la brevettabilità di invenzioni biotecnologiche.
Ai sensi della direttiva, il corpo umano, nei vari stadi del suo sviluppo, non può costituire un'invenzione brevettabile. Mentre, un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto mediante un procedimento tecnico, può essere soggetto a tutela brevettuale. Sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all'ordine pubblico o al buon costume. In tale contesto, le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali non sono brevettabili.
La sentenza della Corte Ue ha modificato quanto era stato stabilito nel 2011 con la sentenza del caso Brustle con la quale veniva stabilito che “la nozione di embrione umano comprendeva gli ovuli umani non fecondati” in quanto “tali ovuli erano tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”, quindi li rendeva non brevettabili.
Il ricercatore tedesco Oliver Brustle, docente di Neurobiologia ricostruttiva all'Università di Bonn, nell'anno 1997, brevettò un metodo per curare il Morbo di Parkinson che prevedeva l'utilizzo di cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, vale a dire circa cinque giorni dopo la fecondazione, trasformandole in cellule in grado di produrre tessuti nervosi. Dopo una serie di processi, Brustle, nel 2009, aveva interpellato la Corte di Giustizia europea per avere una definizione della nozione di “embrione umano”, considerando che per lui gli ovuli fecondati da meno di cinque giorni, non costituivano un embrione umano.

Brustle perse la causa. In questa occasione invece, l'Alta Corte di giustizia del Regno Unito interpello' la Corte Ue per avere chiarezza sul concetto di “ovulo fecondato” in merito al caso presentato dalla società International Stem Cell Corporation in Gran Bretagna e agli ovuli che la stessa utilizzava nel processo industriale.
Roma, 8 gennaio 2015
Antonella Corradi
Data: 08/01/2015 12:14:00
Autore: Antonella Corradi