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Separazione: non basta la mera ripresa della convivenza per interromperne gli effetti

Così ha stabilito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27386 del 24 dicembre 2014


Non è sufficiente una mera, temporanea, ripresadella convivenza tra due coniugi perinterrompere gli effetti della separazione ai fini della dichiarazione didivorzio.

Cosìha stabilito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanzan. 27386 del 24 dicembre scorso, respingendo il ricorso della ex moglie controla sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva dissolto,definitivamente, il vincolo matrimoniale.

Vedendorigettate le proprie istanze anche in appello, la donna ricorreva per Cassazione,sostenendo l'avvenuta riappacificazione col marito, data la ripresa dellaconvivenza sotto lo stesso tetto.

Ma anche la Cassazione le dà torto.

Concordandocon la corte di merito, i giudici di piazza Cavour, infatti, hanno affermatoche una semplice coabitazione tra iconiugi non è sufficiente a dimostrareconcretamente la ripresa della vita coniugale, ovvero il ripristino effettivodei rapporti materiali e spirituali caratterizzanti il consorzio familiare e, pertanto,non può valere ad interrompere ilperiodo della separazione, ai fini del divorzio, oltretutto se temporanea e dovuta, come nel caso dispecie, ad una scelta quasi “obbligata” da parte dell'ex coniuge, il quale,uscito dal carcere, per ovvie esigenzeabitative era rientrato nella casa coniugale.

Data: 04/01/2015 20:45:00
Autore: Marina Crisafi