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Licenziamento: legittimo se effettuato con telegramma, purché dettagliato

Pur caratterizzandosi quale strumento di comunicazione sintetico ed immediato, può ritenersi valido (Cassazione 26744/2014)


È da considerarsi legittimo il licenziamento disciplinarecomunicato al lavoratore attraverso un telegramma,il quale, pur caratterizzandosi quale strumento di comunicazione sintetico edimmediato, può ritenersi valido purchè ifatti che hanno spinto il datore di lavoro a ricorrere all'applicazione ditale sanzione siano, in esso, comunicate in modo sufficientemente dettagliato.

Lo ha stabilito lasezione lavoro della Corte di Cassazione,con sentenza n. 26744 depositata il 18dicembre 2014, confermando la legittimità del licenziamento per giustacausa operato da un'azienda nei confronti di un dipendente, con mansioni di modellista,il quale era stato prima sospeso per motivi disciplinari e poi licenziato peraver tentato di sottrarre e copiare modelli e disegni di prodotti della stessa(nella specie, di scarpe).

A nulla sono valsele doglianze del dipendente che lamentava l'illegittimità del recesso poiché nonpreceduto da preventiva e specifica contestazione dell'addebito in violazionedell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e dell'art. 69 del CCNL applicabile aidipendenti dell'industria calzaturiera.

Investita dellavicenda, la S.C. ha ritenutocorrettamente analizzata dalla corte territoriale la procedura di contestazione avviata dall'azienda, la quale primaha contestato l'addebito e, in seguito, dopo aver ricevuto le controdeduzionidel lavoratore, ha intimato illicenziamento, la cui efficacia veniva sospesa a causa dello stato dimalattia del lavoratore e successivamente confermata mediante telegramma.

In tema di sanzionidisciplinari ha, quindi, ricordato la Cassazione, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di permettere al lavoratorela propria immediata difesa, dovendoquindi rivestire carattere dispecificità, senza che sia necessaria l'osservanza di schemi rigidi oprestabiliti, purchè vengano fornite al lavoratore incolpato tutte le indicazioni necessarie edessenziali al fine di individuare, nella loro materialità, i fatti addebitati.

Pertanto, anche lacontestazione inviata tramite telegramma, ove descriva i fatti contestati consufficiente precisione, ha concluso la Corte rigettando il ricorso, deveritenersi idonea al suddetto scopo.

Data: 05/01/2015 16:00:00
Autore: Marina Crisafi