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Punti della patente: il valore della causa è quello della sanzione principale

Non può la comminatoria della sanzione accessoria di decurtazione dei punti dalla patente di guida rendere la controversia di valore indeterminabile


Nell'opposizionea verbale per violazione del codice della strada, il valore della causa, ai fini della liquidazione delle speseprocessuali, va parametrato sull'importodella sanzione pecuniaria principale, nonpotendo la comminatoria della sanzioneaccessoria, di decurtazione dei punti dalla patente di guida, rendere la controversia di valoreindeterminabile.

Lo ha affermatola sesta sezione civile della Cassazione,nella sentenza n. 26800 depositata il 18dicembre 2014, in una vicenda relativa all'opposizione avverso un verbaledi contestazione per violazione dell'art. 142, comma 8, Cds, a mezzo del qualeveniva disposta nei confronti di un automobilista la sanzione di euro 153,69oltre alla sottrazione di due punti dalla patente.

L'uomo uscivavittorioso dal giudizio presso il giudice di pace di Mineo ma perdeva l'appelloe veniva condannato al pagamento delle spese di euro 2.782,64.

Ricorrevapertanto in Cassazione, lamentando che il giudice territoriale (il tribunale diCatania) avesse determinato l'ammontare dei compensi sull'erroneo presupposto che la causa fosse di valore indeterminabile,applicando conseguentemente ai fini della liquidazione delle spese del giudizioil relativo scaglione di riferimento, anzichédesumere il valore della controversia dalla domanda.

La Cassazione glidà ragione.

Non vi è dubbio,ha affermato preliminarmente la S.C., che il destinatario del verbale dicontestazione della violazione del Codice della strada con la propostaopposizione ha “messo in discussione nonsoltanto la sanzione pecuniaria che si riconnette a quella contravvenzione,ma anche la preannunciata decurtazionedei punti della patente di guida, la quale costituisce una sanzioneaccessoria”, per cui, il cumulo dellasanzione principale, di valoredeterminato, e di quella accessoria,“non rende la causa di opposizioneal verbale indeterminabile ai finidella liquidazione delle spese processuali”.

Il legislatore,infatti, ha spiegato la Cassazione, nel disciplinare il riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale, nei giudizidi opposizione ad ordinanza ingiunzione, ha sancito (prima con l'art. 22-bisdella l. n. 689/1981 e poi con l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011) chel'applicazione di una sanzione accessoria (diversa da quella pecuniaria),congiunta o da sola, non comporta “l'attribuzionedella competenza per l'opposizione al tribunale allorché si versa nell'ambitodel contenzioso derivante dalla violazione delle norme del codice della strada”.Questa “indifferenza”, pertanto,rispetto all'individuazione del giudice competente ha un “effetto di sistema” che si proietta aldilà del riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale e“vale anche ai fini della determinazionedel valore della causa per la liquidazione delle spese processuali, che è eresta, quindi, quello parametratosull'importo della sola sanzione pecuniaria, a prescindere dallacomminatoria della sanzione accessoria”.

Del resto, una diversa interpretazione, hasentenziato la Corte cassando la sentenza limitatamente al capo relativo allespese, “si porrebbe in contraddizionenon solo con la struttura semplificata del giudizio di opposizioneal verbale di contravvenzione delcodice della strada o alla conseguente ordinanza ingiunzione, ma finirebbeanche con il gravare tale giudizio di oneritali da rendere in concreto difficile l'accesso alla giustizia,risolvendosi in un ostacolo e in un impedimento al pieno esercizio eall'effettivo svolgimento del diritto fondamentale di cui all'art. 24 Cost.”.

Data: 31/12/2014 11:16:00
Autore: Marina Crisafi