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Misure cautelari: dal braccialetto elettronico al carcere? Cassazione, il giudice ha l'obbligo di motivare.

Lo ha affermato la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 52716 del 19 dicembre 2014, annullando un'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino


La decisione delgiudice che ripristina la custodiacautelare in carcere non ritenendo sufficienti gli arresti domiciliari con l'applicazione del c.d. braccialetto elettronico deve essere adeguatamente motivata.

Lo ha affermatola seconda sezione penale della Corte di Cassazione,con sentenza n. 52716 del 19 dicembrescorso, annullando l'ordinanza delTribunale del riesame di Torino che, in accoglimento dell'appello propostodal pm, riformava il precedente provvedimento del gip che aveva sostituito lamisura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliaricon l'applicazione del braccialetto elettronico per due indagati per i reati dirapina aggravata, lesioni e porto di oggetto atto all'offesa.

Per laCassazione, infatti, sia il Tribunale del riesame che il pm ricorrente avevanofocalizzato l'attenzione solo sul primo aspetto dell'ordinanza del gip delTribunale di Asti, ritenendo che “ilbreve periodo di tempo trascorso rispetto alle precedenti decisioni dovevaritenersi irrilevante stante la particolare gravità dei fatti e della condottasuccessiva sicché immutato doveva ritenersi il pericolo di recidiva e, quindi,di affidabilità degli indagati”.

Indubbiamente,hanno affermato i giudici di piazza Cavour, è principio consolidato di dirittola circostanza che “il semplice decorsodel tempo non può far venir meno automaticamente le esigenze cautelari”.

Ma l'ordinanzadel gip aveva tenuto conto anche della“novità” normativa introdotta nell'art.275-bis c.p.p., per cui, pur essendo “meno afflittivi”, in virtùdell'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, gli arresti domiciliari erano comunque idoneia realizzare un costante contenimento e controllo degli indagati alfine di contenere l'indole delinquenziale”.

Invece, hannoconcluso gli Ermellini annullando l'ordinanza sul punto e rimettendo gli attiper un nuovo esame, “aldilà di unalaconica ed apodittica motivazione sull'elevato rischio di recidiva”, il Tribunaledel riesame non ha spiegato le ragioniper le quali il suddetto pericolo doveva ritenersi sussistente pur con il braccialetto elettronico che “monitorando di continuo lapresenza dell'indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito dimuoversi” era sufficiente ascongiurarlo.

Data: 29/12/2014 16:50:00
Autore: Marina Crisafi