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Ricorso in cassazione contro la P.A.: se non notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato è nullo, ma la nullità è sanabile

Ove non sia seguita la spontanea notifica di controricorso da parte dell'intimata malamente raggiunta dalla notifica del ricorso, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art.


“Qualora la notificazione del ricorso per cassazioneproposto nei confronti della P.A. sia affetta da nullità perché effettuatapresso l'Avvocatura distrettuale,anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, ove non sia seguita laspontanea notifica di controricorso da parte dell'intimata malamente raggiuntadalla notifica del ricorso, deveordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.”.

Così si èespressa la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 27264 depositata il 22 dicembre scorso, pronunciandosi in unavicenda in materia di responsabilità scolastica.

Vedendosirigettato l'appello dalla corte territoriale di Trieste, avverso la domanda,all'epoca dispiegata dai genitori esercenti la potestà, per l'infortuniooccorsole, quale alunna della scuola media di Sacile, durante la frequenzadell'ora di educazione fisica, a seguito del quale aveva riportato, con larottura di un elemento dentale, postumi invalidanti permanenti del 2%, la ricorrente aveva adito la Cassazione,notificando il ricorso al Ministero intimato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste e alMinistero presso la sede di viale Trastevere anziché presso l'unica competenteAvvocatura Generale dello Stato in Roma.

Chiamata adintervenire sul punto, la S.C. ha ribaditola nullità della notifica e l'indispensabilitàdella rinnovazione la quale “se eseguita, ha l'effetto di sanare tale nullità ex tunc impedendo la decadenzadall'impugnazione; e restando in tal caso abilitata l'intimata a depositare ilproprio controricorso anche al di là dei termini a tal fine previsti per ilcaso di rituale notificazione del ricorso”.

D'altra parte, haaggiunto la Cassazione, anche ilricorrente che abbia irritualmente eseguito la prima notifica, ha la facoltà di “indursi spontaneamente”alla rinnovazione della stessa, “siapure in tempo successivo alla scadenza del termine per impugnare”.

Pertanto, dato ilpermanere dell'irregolarità della notifica, senza l'intervento di una spontaneanotifica di controricorso da parte della P.A. intimata, né di una spontanearinnovazione della notifica del ricorso da parte della ricorrente, la S.C. ha concesso termine perentorio entro il qualerinnovare la notificazione all'intimato Ministero presso l'Avvocaturagenerale dello Stato.

Data: 29/12/2014 12:00:00
Autore: Marina Crisafi