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Comunione legale: gli atti compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge sono sempre invalidi?

Gli atti di straordinaria amministrazione dei beni e dei diritti che, secondo l'art. 177 c.c., ricadono nella comunione legale devono essere compiuti con il consenso di entrambi


Gliatti di straordinaria amministrazione dei beni e dei diritti che, secondo l'art.177 c.c., ricadono nella comunionelegale (Vedi la guida "La comunione dei beni fra coniugi")devono essere compiuti con la necessariapartecipazione, al momento decisionale, di entrambi i coniugi.

Ma cosa accade quando un atto vengaposto in essere da uno solo dei due coniugi, in mancanza del consenso dell'altro, in violazione dell'art. 180c.c.?

In merito, l'art. 184 c.c. prevede che "gliatti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro e da questonon convalidati, sono annullabili" laddove riguardino beni immobili o beni mobili registrati,purché però l'azione di annullamento da parte dell'interessato sia esperita entro un anno dall'avvenuta conoscenzadell'atto e, in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione, ovvero, sel'atto non sia stato trascritto e il coniuge ne abbia avuto conoscenza dopo loscioglimento della comunione, entro un anno dallo scioglimento dello stesso.

Si tratta, pertanto, di una situazione patologica che fa comunque salva l'efficacia interinale dell'attorealizzato da uno dei coniugi, giacché l'azione di annullamento è concessasoltanto a favore dell'altro (Cass. n. 1252/1995; n. 10872/1994).

Il termine annuale di cui all'art. 184 c.c. sembra avere natura decadenziale poiché oltre lostesso non è più possibile alcuna azione da parte del coniuge non consenziente,ma non mancano pronunce giurisprudenziali di segno contrario (Cass. n.1279/1996).

L'annullabilità, così come palesato dal tenore letterale della norma, puòessere sanata dalla “convalida” daparte dell'altro coniuge; inoltre, secondo la giurisprudenza, l'attoannullabile, per la mancanza di consenso di uno dei due coniugi, nondeterminerebbe il venir meno della possibilità di ricorrere all'esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c. (cfr. Cass. n. 2202/2013, in una fattispecie di preliminare divendita di immobile di proprietà comune dei coniugi).

Restano invece validi, come dispone il terzo comma dell'art. 184 c.c., a tutti glieffetti, gli atti compiuti da unconiuge senza il dovuto consenso daparte dell'altro, qualora abbiano ad oggetto beni mobili non registrati.

Intali ipotesi, il coniuge che ha agito in mancanza del consenso, è obbligato, suistanza del coniuge non partecipante, a ricostituirela comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto e,laddove ciò non sia possibile, al pagamentodell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione.

Data: 24/01/2015 11:00:00
Autore: Domande e Risposte