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Quali diritti può avere chi non è stato ancora concepito?

La legge riconosce una sorta di capacità giuridica al nascituro non ancora concepito in materia di testamento e donazione


Domanda: Si può riconoscere la capacità giuridicaal nascituro che non è stato ancora concepito? E in particolare quali diritti può avere?

Risposta: Con l'espressione "capacitàgiuridica" si definisce l'idoneità ad essere titolari di dirittie doveri giuridici. Nell'ordinamento italiano, la persona fisica acquistatale capacità al momento della nascita (cfr. art. 1 comma 1 codice civile),ovvero con la separazione del feto dall'alveo materno (cfr. ex multis, Cass. n.2023/1993) e la conserva fino al momento della morte.

Tuttavia, così come il concepito (ossia colui che èstato procreato ma non ancora venuto al mondo), il quale, pur non essendoconsiderato soggetto giuridico vede riconosciuta la titolarità di una serie didiritti subordinati all'evento della nascita (leggi: "Quale capacità la leggericonosce al concepito?"), anche a chi non è stato ancoraconcepito viene riconosciuta dall'ordinamento una sorta di “capacità giuridica”in due specifiche circostanze.

Infatti, in base aquanto stabilito dall'art. 462, terzo comma, codice civile il nascituro nonancora concepito, al tempo della morte del de cuius (analogamente ai già nati econcepiti) può ricevere per testamento, mentre ex art. 784 c.c. ha la capacitàdi ricevere per donazione (la cui accettazione però spetta ai genitori o alcuratore speciale ex artt. 320 e 321 c.c.).

Condizioneimprescindibile affinché entrambe le circostanze possano verificarsi è che sitratti di figli di una determinata persona vivente al momentodell'effettuazione del testamento o della donazione.

Data: 06/06/2015 09:23:00
Autore: Domande e Risposte