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Cassazione: se i ladri sfruttano il ponteggio, chi risponde dei danni?

Per la Cassazione Impresa e Condominio rispondono in solido (sentenza n. 26900 del 19 Dicembre 2014)


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 26900 del 19Dicembre 2014. L'azienda che, eseguendo lavori diristrutturazione di uno stabile, utilizza ponteggi non dotati diidonei sistemi di protezione e antifurto, risponde nel caso iladri penetrino negli appartamenti adiacenti sfruttando proprio taleponteggio. E anche il condominio è responsabile in solido deldanno cagionato. Lo ha stabilito la Suprema corte nella sentenza inoggetto, ricalcando consolidato orientamento giurisprudenziale.

Sedalle risultanze di causa emerge che l'impresa detentrice deiponteggi ha effettivamente omesso di dotare gli stessi di sistemianti intrusione (come l'illuminazione notturna e i sistemi antifurto)e che tale omissione è stata determinante nell'agevolare i ladri nelcompiere il reato, “la consolidata giurisprudenza di questaCorte ha più volte affermato il principio per cui la responsabilitàdell'imprenditore che si sia avvalso di impalcature perl'espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensidell'art. 2043 cod. civ., ove siano state trascurate le ordinarienorme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee adimpedire l'uso anomalo del ponteggio”. La responsabilitàderiverebbe non tanto dalla presenza stessa del ponteggio, quantodall'omissione di accorgimenti idonei ad evitare la situazionedi pericolo. Così come è consolidata la correlata e solidaleresponsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., nel casoin cui il rappresentante legale abbia trascurato di vigilare circal'espletamento di tutti gli oneri a carico dell'impresa a cui sonostati affidati i lavori. Eventuali clausole di discarico diresponsabilità sono valide tra condominio e appaltatore perun'eventuale azione di regresso, ma non possono essere opposte aicondomini. “Pur se il condominio aveva formalmente impostoall'impresa di adottare ogni misura di salvaguardia, avrebbe dovutopoi controllare per esimersi da responsabilità verso i terzi chedette misure venissero effettivamente messe in opera”. Lasentenza è cassata e decisa direttamente nel merito.

Data: 26/12/2014 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi