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Ricorso in Cassazione: per la validità del mandato speciale non occorre il riferimento al giudizio in corso

Lo ha affermato la prima sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26290 del 15 dicembre 2014


Il mandatoapposto in calce o a margine del ricorsoper cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per lasua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenzacontro la quale l'impugnazione si rivolge”.

Lo ha affermatola prima sezione civile della Corte di Cassazione,con sentenza n. 26290 del 15 dicembre2014, pronunciandosi su una vicenda riguardante l'inibizione dell'uso deltitolo e dell'esercizio delle funzioni per la presidente di un'associazionesportiva.

Concordando conla statuizione della Corte d'Appello che confermava la sentenza di primo grado,respingendo, però, la domanda risarcitoria proposta dall'associazione control'ex presidente, per non aver fornito la prova sulla responsabilità dellastessa circa l'esito negativo delle trattative per un contratto disponsorizzazione, la Cassazione si èespressa sulla questione (sollevata dall'associazione ricorrente) dell'invalidità della procura specialerilasciata in calce al controricorso al difensore della donna.

Richiamando laconsolidata giurisprudenza in materia (cfr., ex multis, n. 19294/2014), la S.C. ha affermato, infatti, che “laspecialità del mandato è con certezza deducibile, quando dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice dilegittimità; il che accade nell'ipotesi in cui la procura al difensoreforma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essainerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l'uso di formule normalmenteadottate per il giudizio di merito e per il conferimento al difensore di poteriper tutti i gradi del procedimento”.

Nella specie, laCassazione ha considerato sufficiente ladizione contenuta nella procura della donna che delegava “a rappresentarlae difenderla, in ogni grado e fase della procedura, anche di opposizione” e che,quindi, pur risultando imprecisa non poteva dirsi mancante.

Data: 21/12/2014 09:00:00
Autore: Marina Crisafi