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Consulenza tecnica_ Cassazione, non viola il contraddittorio il CTU che utilizza parametri valutativi diversi dagli standard senza avvisare i CTP

Lo afferma la Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 26276 del 15 Dicembre 2014.


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 26276 del 15Dicembre 2014.

Non può considerarsi violato il principio del contraddittorio se il consulente tecnico d'ufficio ha deciso di utilizzare parametri di valutazione diversi da quelli standard senza darne avviso ai consulenti di parte. Lo afferma la Cassazione enunciando il seguente principio di diritto: “in materia di consulenza tecnica non rientrano tra le vere e proprie operazioni tecniche per le quali è previsto l'intervento delle parti le attività meramente valutative che il consulente compie allo scopo di enucleare e coordinare, sulla base dei dati acquisiti, gli elementi di giudizio”.

Nelcaso di specie gli interessati ricorrono avverso la sentenza dimerito denunciando vizi in fase di acquisizione della provascientifica - nella specie, esame di campioni di dna finalizzati alriconoscimento di filiazione – poiché il consulente tecnicod'ufficio avrebbe utilizzato parametrivalutativi diversi daglistandards normalmente adottati. Ciò, a detta dei ricorrenti, sarebbeavvenuto senza previamente avvisare i consulenti di parte.

LaSuprema corte disattende tale tesi osservando che tutte le operazionidi prelievo di dna sarebbero avvenute alla presenza dei rispettiviconsulenti tecnici di parte; ed agli stessi il ctu avrebbeconsegnato alcuni tamponi biologici, di modo da permettere a questiultimi di eseguire le medesime prove di corrispondenza scientifica inmaniera totalmente indipendente.

I tamponi utilizzati dal ctu sonorisultati essere i medesimi forniti ai periti fiduciari; l'unicadifferenza è consistita nell'utilizzo, da parte del ctu, dimetodologie di ricerca e verifica più ampie rispetto a quelleordinarie; tuttavia osserva la Corte che “ciascunconsulente di parte – in possesso di campioni biologici identici aquelli utilizzati dal Dott... - era in grado di verificare edeventualmente confutare le conclusioni dallo stesso raggiunte”.


Data: 20/12/2014 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi