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Cassazione, non è "necessaria" la partecipazione al giudizio del coniuge in comunione legale se la lite riguarda la validità di una vendita stipulata solo dall'altro coniuge

Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 26168 del 12 dicembre 2014


In regime di comunione legale, se unodei due coniugi acquista o vende da solo un immobile, l'altro coniuge può considerarsi "litisconsortenecessario" (ossia soggetto la cui partecipazione al giudizio è necessaria ai fini della regolarità del contraddittorio) soltanto nelle controversie che incidono direttamente sul diritto di proprietà e non anche in quelle riguardantila validità o l'efficacia del contratto rispetto alla cui formazione egli èrimasto estraneo.

Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione, con sentenza n.26168 del 12 dicembre 2014, rigettando il ricorso di una donna contro lasentenza della Corte d'Appello di Napoli che accoglieva la domanda di una banca, creditrice del marito delladonna per la restituzione di un finanziamento, la quale aveva citato ingiudizio il debitore per ottenere larevocatoria degli atti con cui lo stesso aveva trasferito due cespitiimmobiliari.

Contro la decisione del giudice territoriale la donna ricorreva per Cassazionedolendosi del fatto che il contraddittorionon poteva dirsi “integro” considerata la sua assenza, dato che l'immobileera stato acquistato in regime di comunione legale.

Ma la Cassazione le dà torto.

Secondo i giudicidi piazza Cavour, infatti, “qualora unodei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato ovenduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniugerimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario intutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incidadirettamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non può ritenersitale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incidedirettamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto”.

Considerato,pertanto, che l'azione revocatorianon determina alcun effetto restitutorio né traslativo,ma comporta l'inefficacia relativadell'atto rispetto al creditore, senzacaducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione”, hannoaffermato i giudici di legittimità rigettando il ricorso, “non sussiste alcun ipotesi di litisconsorzio necessario”.

Data: 17/12/2014 08:10:00
Autore: Marina Crisafi