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Cassazione: chiarimenti circa il sindacato sul fatto in sede di legittimità

Fa parte del libero convincimento del giudice il privilegiare determinate prove rispetto ad altre, così come prenderne in considerazione soltanto alcune e ritenere le altre superflue


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 26097 dell'11Dicembre 2014. Il privilegiaredeterminate prove rispetto ad altre, così come prenderne inconsiderazione soltanto alcune e ritenere le altre superflue; tuttequeste azioni rientrano nel potere discrezionale del giudice,derivante dal principiodel libero convincimento,e secondo la Suprema corte attengono la fase dell'apprezzamentodel fatto, come talesindacabile in sede di legittimità soltanto in determinati etassativi casi. La sentenza in commento offre rilevanti spuntiinterpretativi e di riflessione in merito appunto alla sindacabilitàin Cassazione di determinati profili probatori, in questo caso nontenuti in considerazione nelle fasi di merito.


Laregola generale è quella della insindacabilità delle questioniattinenti l'accertamento e la valutazione del fatto in sede dilegittimità, essendo tale funzione riservata alle fasi di merito; laCassazione può rilevare eventuali vizi della decisione impugnatasolamente attraverso il sindacato “indiretto” sullamotivazione, in particolare per “mancanza assoluta dimotivi, motivazione apparente, nel contesto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile”. Nel caso in oggetto, l'omessoesame di un fatto storico, ritenuto dal ricorrente determinante aifini della decisione, rileva soltanto ove tale decisione non siastata debitamente motivata in sentenza. Infatti, “l'omesso esamedi elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esamedi un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa siastato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè lasentenza non abbia dato contro di tutte le risultanze probatorie;mentre in ogni caso, la parte ricorrente deve indicare (…) il fattostorico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale oextratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quandotale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e ladecisività del fatto stesso”. Si consiglia la letturaintegrale della sentenza, in particolare dei punti in diritto da 8 eseguenti, per meglio comprendere le argomentazioni addotte dallaSuprema corte.

Data: 20/12/2014 18:30:00
Autore: Licia Albertazzi