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Cassazione: è legittimo trasformare il solaio in terrazzo. Se non c'è affaccio, non c'è violazione delle distanze legali

Trasformare il solaio in un terrazzo senza parapetto è legittimo poiché l'opera non costituisce l'apertura di una nuova veduta e pertanto non comporta alcuna violazione delle distanze legali


Trasformare il solaio in un terrazzo senza parapetto èlegittimo poiché l'opera non costituisce l'apertura di una nuova veduta epertanto non comporta alcuna violazione delle distanze legali.

Lo ha deciso la secondasezione civile della Corte di Cassazione,con sentenza n. 26049 depositata il 10dicembre 2014, accogliendo parzialmente il ricorso dei proprietari di unimmobile, parte di un più ampio complesso edilizio (nella specie, una villettadove era stata realizzata l'opera), contro la sentenza della Corte d'Appello diPalermo che dava ragione ai vicini confinanti, ordinando la demolizione dialcuni manufatti e liquidando il risarcimento del danno.

In particolare,la S.C. ha colto l'occasione per ricordare il principio generale secondo ilquale affinchè possano configurarsi “gliestremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c., come tale soggetta allaregole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessaria non solo l'inspectio ma anche la prospectio in alienum”, ossiala possibilità di “affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente elateralmente, grazie alla presenza di un parapettoche consenta l'esercizio di tali facoltà in condizioni di sufficiente comoditàe sicurezza”.

Non ritenendosussistenti tali condizioni nel caso di specie, i giudici di piazza Cavourhanno preso le distanze dalla statuizione della Corte distrettuale, la quale ha erroneamente ritenuto che la semplice trasformazione di un solaioimpraticabile in terrazzo, fosse di per sésufficiente ad integrare una veduta sulla proprietà del vicino. Invero, considerandoirrilevanti sia la mancanza del parapetto sul lato a confine con il fondo, siala presenza, sullo stesso lato, di una recinzione o siepe palizzata removibilein qualsiasi momento, la Corte di merito ha preso in considerazione “la sola inspectio - finendo per sopprimere- il requisito della prospectio, inassenza del quale non può dirsi veduta”.

Su questoassunto, la S.C. ha, quindi, accolto ilricorso sul punto cassando la sentenza con rinvio al fine di dedurre dalla liquidazione dei dannioperata dal giudice di primo grado, l'importoerroneamente calcolato per la violazione dell'art. 905 c.c. dato il venirmeno della lesione.

Data: 12/12/2014 19:30:00
Autore: Marina Crisafi