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Rimborsabili le spese mediche in luoghi di cura non convenzionati

La Cassazione 4647/2002 ha stabilito il principio della rimborsabilità delle spese mediche sostenute dai privati cittadini che, in situazioni di particolare urgenza e necessità, si rivolgano in luoghi di cura non convenzionati con il Servizio Pubblico


Con Sentenza n. 4647/02, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio della rimborsabilità delle spese mediche sostenute dai privati cittadini che, in situazioni di particolare urgenza e necessità, si rivolgano in luoghi di cura non convenzionati con il Servizio Pubblico qualora quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di farvi fronte.
Naturalmente, ai fini della risarcibilità, "condicio sine qua non" è l'esistenza di una previa autorizzazione rilasciata dalla Asl di competenza che attesti, per l'appunto, l'impossibilità di interventi sanitari adeguati al caso concreto.
Nell'impianto motivazionale, i Giudici evidenziano inoltre come il diritto al rimborso delle spese, si configuri come un vero e proprio diritto soggettivo di ogni individuo "autorizzato", e ciò in quanto il ricovero in luoghi alternativi sia ".. reso necessario in situazioni d'urgenza comportanti pericolo di vita o di aggravamento della malattia".
Il diritto alla salute e a ricevere cure ed assistenza, infatti, non può venire meno o risultare affievolito per una sorta di incapacità o impossibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Data: 03/05/2002
Autore: Cristina Matricardi