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Cassazione: la sola notizia di accettazione della proposta irrevocabile fa perfezionare il contratto preliminare

Basta un telegramma dell'agenzia immobiliare all'aspirante acquirente per considerare concluso il contratto


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 25923 del 9Dicembre 2014.

Il contrattopreliminare puòconsiderarsi perfezionato se l'agenzia immobiliare, a fronte di una propostairrevocabile di acquisto del venditore, comunica con telegramma all'aspiranteacquirente l'intervenuta accettazione della proposta stessa. Poco importa che il documento di accettazione originale non sia stato trasmesso.

Lo afferma la Corte di Cassazione che ha così cassato una sentenza della Corte d'appello di Milano.

Nelcaso esaminato dalla Cassazione, non risulta controverso l'intervento di unintermediario, c.d. nuncius (in questo caso, si trattava dell'agenziaimmobiliare alla quale il venditore si era affidato) ma lacircostanza del se sia o meno sufficiente che tale soggetto si limitia comunicare l'avvenuta accettazione all'aspirante acquirente, senzache questi sia messo nelle condizioni di conoscere il contenuto deldocumento di accettazione.

La Suprema corte procede attraverso una interpretazione dell'art. 1326 primo comma, codice civile (conclusione delcontratto), “in base al quale il contratto è concluso nelmomento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenzadell'accettazione dell'altra parte e tale conoscenza si puòrealizzare anche senza la sua trasmissione al proponente”. E'dunque sufficiente la semplice conoscenza della notizia diaccettazione; in caso contrario, l'articolo citato sarebbesuperfluo poiché mera ripetizione del 1335 cod. civ. (presunzione diconoscenza).

In definitiva, “il contratto si deve ritenereugualmente concluso quando, pur non essendo stata l'accettazioneindirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avutoconoscenza”. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata conrinvio.


Data: 11/12/2014 08:34:00
Autore: Licia Albertazzi