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Cassazione: non è risarcibile il danno biologico terminale se la morte è intervenuta in un lasso di tempo molto breve

In caso di incidente stradale con esiti mortali, il giudice di merito può legittimamente escludere la risarcibilità del danno biologico terminale se dall'istruttoria emerge che l'evento morte è avvenu


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 25731 del 5 Dicembre2014.

In caso di incidente stradale con esiti mortali, il giudice di merito può legittimamente escludere la risarcibilità del danno biologico terminale se dall'istruttoria emerge che l'evento morte è avvenuto in un lasso di tempo molto breve.

Per dannobiologico terminale si intende quella particolare forma di danno nonpatrimoniale rappresentato dal patimento d'animo e dalle sofferenze che la vittima ha patito nel lasso di tempo intercorrente tra il fatto (in questo caso un incidente stradale) e la morte. La liquidazione avviene invia equitativama è necessario, appunto, che sia intercorso un lasso di tempo sufficiente tra i due eventi, taleper cui la sofferenza sia prolungata e rappresenti di fatto lesioneal bene della vita. L'accertamento di tale circostanza è affidata algiudice del merito; di conseguenza, se la sentenza è congruamentemotivata, il sindacato sul punto risulta impossibile in sede dilegittimità.

Nel rigettare il ricorso la Corte ribadisce un principio di diritto consolidato in giurisprudenza, secondo cui “in tema dirisarcimento del danno non patrimoniale, quando all'estrema gravitàdelle lesioni segua, dopo un intervallo temporale brevissimo, lamorte, non può essere risarcito agli eredi il danno biologicoterminale connesso alla perdita della vita della vittima, comemassima espressione del bene salute, ma esclusivamente il dannomorale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull'intensasofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizionicliniche seguite al sinistro”. E' legittimo, quindi, che ilgiudice d'appello, confermando la decisione di primo grado, abbiadisposto per la sola liquidazione del danno morale, oltre al dannopatrimoniale da lucro cessante, tenendo conto del ruolo economico chela defunta aveva nell'ambito familiare.

Data: 16/12/2014 19:00:00
Autore: Licia Albertazzi