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Cassazione. Il ripianamento dei debiti salva dalla bancarotta fraudolenta, solo se precede la dichiarazione di fallimento

Depositate il 4 dicembre scorso in Cassazione due pronunce complementari che precisano i limiti della restituzione come scriminante per il reato di bancarotta fraudolenta!


Depositate il 4 dicembre scorso in Cassazione due pronunce che precisano i limiti della restituzione come scriminante peril reato di bancarotta fraudolenta! Con le sentenze complementari n. 50975/14 e n. 50979/14, gliErmellini hanno chiarito che, se vuole evitare l'imputazione di bancarottafraudolenta, l'imprenditore che abbia distratto risorse aziendali deve necessariamente provvedere al pagamento di tutti i debiti prima dell'intervento della dichiarazionedi fallimento.

In particolare, la decisione contenuta nella sentenza numero50795 stabilisce che «è irrilevante che un fallimento sia stato chiuso permancanza sopravvenuta del passivo, per essere stati pagati i debiti (v. LeggeFallimentare, ex art. 118, n. 2), in quanto tale fatto non esclude lalegittimità e l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e non favenir meno obbiettivamente il reato di bancarotta documentale fraudolenta». Al contrario,sulla sussistenza o meno di detto reato incide soltanto la eventuale revoca delfallimento, pronunciata ex art. 19della stessa Legge Fallimentare, (a seguito di opposizione) per insussistenzadello stato di insolvenza «al momento della dichiarazione di fallimento».

Sulla base dei principi suesposti, la seconda sentenza – la numero 50979/14 – ha accolto il ricorso di un imprenditorefallito che dimostrava la avvenuta restituzione prima della pronuncia difallimento – di una somma più che sufficiente a ripianare tutti i debiti dellasocietà, perché addirittura superiore all'importo dell'ammanco contestatogli.

Incontrasto, dunque, con quanto deciso dalla corte d'Appello adita (che avevarespinto il ricorso perché aveva ritenuto il pagamento tardivo rispetto alledistrazioni consumatesi), i giudici di Piazza Cavour hanno invece dato ragioneal ricorrente poiché: «l'attività restitutoria deve essere valutata, ai finidell'esclusione della sussistenza del reato, laddove la contestata sottrazionedei beni venga annullata da una condotta di segno contrario, che reintegri ilpatrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento ed impediscal'insorgenza di alcun effettivo pregiudizio per i creditori».

Data: 07/12/2014 11:00:00
Autore: Mara M.