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Procedimenti tributari: in Cassazione la notifica è "vincolata".

I procedimenti tributari devono seguire le regole dettate dal codice di procedura civile per i ricorsi in Cassazione


Anche i procedimentitributari devono seguire le regole dettate dal codice di procedura civile per iricorsi in Cassazione. Così, secondo la pronuncia della S.C. numero 25395/2014,depositata l'altro ieri. Ciò significa che il contribuente non può consegnare l'attodel ricorso direttamente all'ufficio della Agenzia delle Entrate in causa, e viceversaquest'ultimo non può notificare il ricorso al contribuente tramite messiinterni.

Il mancato rispetto delle modalità corrette di notifica – ossia amezzo di ufficiale giudiziario – prescritte per il giudizio dinanzi allaCassazione, ha dato luogo in questo caso al rigetto del ricorso di uncontribuente il quale, dopo aver visto respingere le proprie ragioni inentrambi i giudizi di merito, agiva in terzo grado per contestare un'istanza dirimborso, consegnando l'atto nelle mani degli impiegati del front officedell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate coinvolto.

Se è vero, infatti, che l'articolo 61 del Decreto 246/92 prevede che nei procedimenti tributari le notificazioni possono esserefatte anche direttamente o a mezzo del servizio postale mediante spedizionedell'atto in plico con avviso di ricevimento, il successivo articolo 62, tuttavia,stabilisce che per il terzo grado di giudizio – quello introdotto dal ricorsoin Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale – si applicanole norme dettate dal Codice di procedura civile in quanto compatibili (indirettamenterichiamando, quindi, l'art. 137 c.p.c., ai sensi del quale: quando non dispostoaltrimenti, “le notificazioni” “sono eseguitedall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblicoministero o del cancelliere”).

Data: 08/12/2014 11:30:00
Autore: Mara M.