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Semplificazioni fiscali: niente più dichiarazioni di successione entro i 100mila euro

Dal 13 dicembre prossimo entra in vigore una delle novità più attese del decreto legislativo sulla semplificazione fiscale: l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione di successione per le eredità f


Dal 13 dicembre prossimo entra in vigoreuna delle novità più attese del decreto legislativo sulla semplificazionefiscale: l'esenzione dall'obbligo delladichiarazione di successione per le eredità fino a 100mila euro (V.: Semplificazioni fiscali: in vigore tutte le misure del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In allegato il testo del D.lgs 175/2014)

Si tratta di unadelle principali misure introdotte dal d.lgs.n. 175/2014, primo atto concreto dell'attuazione della delega per lariforma fiscale (l. n. 23/2014) che, a quasi un mese dalla sua approvazione inCdm è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 277 del 28 novembre2014), sbloccando (dal 13 dicembre, appunto) l'operatività di tutte lesemplificazioni fiscali previste.

Oltre al 730precompilato per dipendenti e pensionati e alle diverse regole di “snellimento”degli adempimenti burocratici relativi alle persone fisiche e alle società(rimborsi Iva, abrogazione responsabilità solidale fiscale negli appaltipubblici, fiscalità internazionale, bonus energia, ecc.), il decretointerviene, infatti, anche in materia di successioni,elevando il tetto dell'obbligo della dichiarazione di successione daivecchi “50 milioni di lire” (circa 26mila euro) a 100mila euro.

A breve,pertanto, come dispone l'art. 11 deld.lgs. n. 175/2014, che modifica il comma 7 dell'art. 28 del d.lgs. n. 346/1990(Testo Unico in materia di successioni edonazioni), il coniuge e i parenti in linea retta per tutte le trasmissioniereditarie dei patrimoni di valore non superiore a euro centomila che noncomprendano “beni immobili o dirittireali immobiliari”, non dovranno più presentare la dichiarazione disuccessione all'ufficio del registro competente, “salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizionivengano a mancare”.

La riforma semplifica anche le norme in materia diliquidazione dell'imposta, con l'aggiunta della previsione dei “rimborsi fiscali” alle disposizioni dicui all'art. 33, comma 1, nonché i documentiallegati alla dichiarazione stessa.

Il nuovo comma3-bis, dell'art. 30 del T.U., prevede, infatti, che i documenti di cui allelett. c), d), g), h) e i) (atti di ultima volontà dai quali è regolata lasuccessione; atto pubblico o scrittura privata da cui risulta l'eventualeaccordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; ultimobilancio e inventari; documenti di prova delle passività, degli onerideducibili, delle riduzioni e delle detrazioni) possano essere sostituiti anche da copie non autentichecon la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47del d.p.r. n. 445/2000, attestante che le stesse costituiscono copie deglioriginali.

Resta invariato l'obbligo della presentazionedegli altri documenti previsti dall'art. 30 (certificato di morte o copiaautentica della sentenza dichiarativa di assenza o morte presunta; certificatodi stato di famiglia del defunto, degli eredi e dei legatari; estratticatastali relativi agli immobili; certificato dei pubblici registri per navi eaeromobili; prospetto di liquidazione delle imposte), nonché la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di richiedere idocumenti in originale.

Data: 01/12/2014 12:10:00
Autore: Marina Crisafi