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Furto: la scuola è da considerarsi la “privata dimora” degli studenti. Lo dice la Cassazione

Anche l'istituto scolastico può considerarsi “privata dimora”, quale luogo in cui le persone si trattengono, seppur in modo transitorio, per compiere atti della loro vita privata


di Marina Crisafi - Ai fini dell'integrazione del reato difurto in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., luogo in cui lepersone si trattengono, seppur in modo transitorio, per compiere atti dellaloro vita privata.

Così ha deciso la quintasezione penale della Corte di Cassazione,con sentenza n. 48734 depositata il 24novembre scorso, confermando la condanna di un soggetto per il delitto difurto in istituto scolastico.

Condividendo lastatuizione della Corte d'Appello e considerando infondate le doglianze dell'imputatocirca l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 624-bis c.p., laS.C. ha colto l'occasione per ribadire l'interpretazione affermata ormai dalcostante orientamento della giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. n. 43089/2007; n. 10187/2011), secondo il quale, sono da considerarsi luoghi destinati,in tutto o in parte, a privata dimora,quelli nei quali le persone “sitrattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata”.

Un'interpretazione,ha sottolineato la Cassazione, in linea anche con quanto voluto dal legislatore,il quale, con l'introduzione dell'art. 624-bis c.p., ha inteso ampliare la portata dell'originariaprevisione del furto in abitazione di cui all'art. 625, n. 1, c.p., ricomprendendovi anche i luoghi ove sicompiono attività lavorative, gli studi professionali, le farmacie, le sagrestie, gli esercizicommerciali e i bar (cfr. Cass. n. 30957/2010, n. 37908/2009; 20022/2008).

Suquest'assunto, pertanto, ha stabilito la Corte, rigettando il ricorso, anche l'istitutoscolastico, pur essendo senza dubbio “edificiodestinato ad attività di pubblico interesse, quale l'istruzione degli allievi”,rientra tra i luoghi di privata dimora,giacché è del pari indubitabile che all'internodello stesso si rinvengano “siti o locali nei quali i soggetti frequentantila scuola si trattengano, in modo transitorio o cogente, per lo svolgimento di atti della loro vita privata(spogliatoi, cortili e sale di ricreazione)”.

Data: 29/11/2014 10:30:00
Autore: Marina Crisafi