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Legittimo impedimento: nessun rinvio se l'avvocato rimane a piedi. Per la Cassazione, il tribunale si può raggiungere con altri mezzi

Si possono eccepire i soli legittimi impedimenti che diano luogo ad una assoluta impossibilità di comparire


L'auto si guasta e l'avvocato rimane a piediproprio la mattina dell'udienza. Telefona, quindi, in cancelleria per chiederne il differimento ma il giudice non sente ragioni ritenendoche il tribunale possa essere raggiunto con altri mezzi e va avanti con lacausa.

Può sembrare unadelle avventure dell'avvocato Malinconico nato dalla penna di Diego De Silva, einvece la vicenda è reale ed haavuto per protagonista un legale regginoe il suo cliente, il quale all'esito del mancato differimento ha vistoconfermata la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale edocumentale, sia in primo che in secondo grado.

Per tuttarisposta, il cliente propone ricorso perCassazione deducendo la nullitàdell'udienza e, dunque, dell'intero iter processuale, considerata lamancata valutazione dell'istanza di differimento, imputabile non solo algiudice delle prime cure ma anche al giudice d'appello al quale la questioneera stata nuovamente dedotta.

Ma la SupremaCorte gli dà torto.

Con sentenza n. 47919 del 19 novembre 2014,la quinta sezione penale della Cassazione, infatti, concordando con i giudici dimerito, ha ritenuto non sussistente il legittimo impedimento, dato che, pur essendoacclarato il problema subito dalla vettura del difensore, lo stesso avrebbedovuto attrezzarsi con un mezzo di trasporto alternativo.

L'art. 420-ter c.p.p. – ha affermato,infatti, la Corte – sancisce il dirittodell'imputato e del difensore di eccepire, ottenendo il rinvio di udienza, isoli legittimi impedimenti che diano luogo ad una assoluta impossibilità dicomparire. Ne consegue che l'improvviso guasto al mezzo di trasporto privato intanto può integrare la situazione evocata, in quanto risulti che questo fosseil solo atto a consentire il raggiungimento dell'Ufficio giudiziario”.Nella specie, invece, come osservato dai giudici di merito, ha concluso la S.C.rigettando il ricorso, era stato attestato il contrario, giacchè “il difensore avrebbe potuto ricorrere adaltri mezzi per raggiungere tempestivamente il tribunale”.

Data: 27/11/2014 11:30:00
Autore: Marina Crisafi