Cassazione: si ai bed and breakfast nei condomini. Non c'è cambio di destinazione d'uso
E non si tratta di un'attività che può arrecare pregiudizio agli altri condomini
di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 24707 del 20Novembre 2014.
Chi vuole aprire un'attività di bed and breakfast può farlo anche all'interno di un condominio senza che tale attività comporti una variazione della destinazione d'uso. E non c'è neppure bisogno dell'approvazione dell'assemblea dato che non si tratta di un'attività che può arrecare pregiudizio agli altri condomini.
A dare il via libera a un fenomeno in costante crescita è la Corte di Cassazione (sentenza n. 24707/2014) secondo cui le attività di
bed and breakfast e di affittacamere non comportano un utilizzo diverso degli immobili da quelle che sono le "civili abitazioni" e
non possono determinare danni per gli altri condomini.
Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour un
condominio citato in giudizio i proprietari di alcuni appartamenti per aver esercitato attività di
bed and breakfast in violazione del
regolamento condominiale.
Il
condominio aveva chiesto di bloccare le attività di B&B facendo appello a
una disposizione del regolamento in base alla quale sarebbe stato vietato destinare appartamenti ad uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato.
In primo grado il tribunale aveva bloccato le attività ma la
sentenza è stata poi ribaltata in corte d'appello con una decisione confermata poi dalla suprema corte di Cassazione.
Correttamente i giudici di merito avevano anche evidenziato come la destinazione a "civile abitazione" fosse proprio un presupposto per potervi svolgere un'attività di bed and breakfast".
Nella parte motiva della
sentenza la Corte afferma che è sì facoltà dei regolamenti condominiali,adottati in via di accordo tra i condomini, prevedere limitazionialle destinazioni d'uso degli appartamenti; ma che tali limitazionidevono essere
espresse, non potendo desumere in viainterpretativa alcuna limitazione aggiuntiva.
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Data: 23/11/2014 20:50:00
Autore: Licia Albertazzi