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Attenzione ai prestiti agli amici. Se il denaro è usato per comprare droga, può integrare concorso nel reato di spaccio

Lo ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 48011 del 20 novembre 2014


Certo, non èfacile dire di no ad un amico che chiede del denaro in prestito. Ma se si è aconoscenza che lo stesso verrà utilizzato per l'acquisto di droga, può valereuna condanna per concorso nel reato di spaccio.

Lo ha stabilitola terza sezione penale della Cassazione,con sentenza n. 48011 del 20 novembre2014, confermando la condanna di un giovane, in ordine al delitto di concorso in acquisto di 95 pasticche diecstasy (vendute poi a più riprese a Riccione), per aver prestato la somma di denaro necessaria al proprio compagno diviaggio.

In accordo con lasentenza della Corte d'Appello de L'Aquila, la Cassazione, ha escluso l'ipotesi della mera connivenza nonpunibile optando invece per il concorso nel reato commesso da altrosoggetto, giacchè la prima “postula chel'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportarealcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede uncontributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condottacriminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso delconcorrente”.

Cosa avvenuta, secondo la S.C., nel caso di specie, in cui il ricorrente era a conoscenza delleintenzioni del compagno di viaggio di rifornirsi di droga e il prestito del denaro da lui effettuato “agevolò ed anzi fu determinante perl'acquisto delle pasticche”, sicché non era possibile parlare di meraconnivenza, bensì di condotta materiale “addiritturadeterminante per la commissione del reato dal momento che senza la somma, siapure data a titolo di prestito, il cui uso il mutuante ben sapeva, il reatostesso non si sarebbe potuto commettere".

Data: 23/11/2014 21:00:00
Autore: Marina Crisafi