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Per la Corte di Cassazione il neonato concepito attraverso la pratica della maternità surrogata è in stato di abbandono e quindi adottabile

A cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it - Cassazione Civile, sezione I, 11.11.2014 n. 24001


A cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it

Cassazione Civile, sezione I, 11.11.2014 n. 24001

FATTO

Una coppia di coniugi italiani, non potendo avere figli, è ricorsa alla tecnica della surrogazione di maternità in conformità alla Legge Ucraina che consente la pratica del c.d. “utero in affitto”. Giunti in Italia con il neonato, la coppia presenta all'anagrafe del Comune della propria città il certificato di nascita rilasciato in Ucraina.

A causa di forti sospetti sulla veridicità della dichiarazione di nascita, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni chiese che fosse dichiarato lo stato di adottabilità del minore. Infatti, la signora aveva subito una isterectomia mentre il signore era affetto da oligospermia.

Il Tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale per il minore e lo affida ai Servizi Sociali con collocazione presso gli apparenti genitori.

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Nel corso del giudizio di primo grado, la Signora dichiara di non essere madre biologica del minore e che il concepimento è avvenuto ricorrendo alla surrogazione di maternità in conformità alla Legge Ucraina.

Il Tribunale, dopo aver accertato con consulenza tecnica d'ufficio che anche il signore non è il padre biologico del minore, ne dichiara lo stato di adottabilità, sospende i coniugi dall'esercizio della potestà, nomina un tutore e dispone il collocamento del minore presso altra coppia.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il tribunale prende atto che:

avv. Cristina Bassignana

Data: 18/11/2014 08:00:00
Autore: Cristina Bassignana