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Misure cautelari: una partitina alla sala bingo non viola gli arresti domiciliari

Nel rientrare dall'attività lavorativa autorizzata sulla strada di casa ha deciso di fare un salto al bingo nei limiti di tempo consentiti


Nessun rientro in carcere per un soggetto agli arrestidomiciliari, che, nel rientrare dall'attivitàlavorativa autorizzata sulla strada di casa ha deciso di fare un salto al bingo nei limiti di tempo consentiti.

Lo ha stabilitola prima sezione penale della Corte di Cassazione,con sentenza n. 46093 del 7 novembre2014, rigettando l'ordinanza del Tribunale di Bolzano che, in accoglimentodel gravame del PM, sostituiva la misura degli arresti domiciliari, con lacustodia cautelare in carcere a carico di un imputato di omicidio.

Accogliendo ilricorso dell'imputato, la Suprema Corte ha considerato l'ordinanza impugnata inficiata da vizio di contraddittorietàdella motivazione e da errore di diritto, sul punto della trasgressionedella misura degli arresti domiciliari.

Infatti haaffermato la Corte, pur dando per supposto l'accertamento dell'infrazione neitermini rappresentati nell'ordinanza stessa, non può assimilarsi la sosta dell'imputato dentro la sala bingodurante il tragitto di ritorno dal luogo di lavoro a casa, “all'”allontanamento dal luogo di esecuzionedegli arresti domiciliari che, anorma dell'articolo 276, comma I-ter, cod. proc. pen., comportainderogabilmente la revoca della misura e la sua sostituzione colla custodia incarcere”.

Nella specie, l'allontanamentodell'imputato dalla propria abitazione era collegatoalla prestazione dell'attività lavorativa autorizzata, peraltro debitamenteeseguita, nel tragitto di ritorno a casa nell'arcodella fascia oraria allo stessa assegnata per assentarsi dall'abitazione.

Semmai, lacondotta trasgressiva poteva essere riconducibile alla diversa ipotesi di cui all'art. 276, comma 1, c.p.p., e quindiformare “oggetto di valutazione eapprezzamento da parte del giudice del gravame, ai fini della sostituzionedella misura”, sulla base dell'entità, dei motivi e delle circostanze dellaviolazione, per cui la Corte ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio pernuovo esame al Tribunale di Bolzano.

Data: 17/11/2014 19:00:00
Autore: Marina Crisafi