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Cassazione: il principio del favor rei non si applica agli illeciti amministrativi

Non è possibile applicare una normativa amministrativa, maggiormente garantista per l'interessato, sopravvenuta in corso di causa o in un momento successivo la commissione dell'illecito


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 24111 del 12Novembre 2014.

Il favor rei non può applicarsi anche agli illeciti amministrativi. E' quanto ricorda la Corte di Cassazione occupandosi di un ricorso avverso una sentenza che aveva confermato lasanzione della sospensionedella patente di guida,irrogata per guida in statodi ebbrezza alcolica, laSuprema corte ha richiamato il proprio orientamento (costante neltempo) per cui non sarebbe possibile applicare normativaamministrativa, maggiormente garantista per l'interessato,sopravvenuta in corso di causa o in ogni caso in un momentosuccessivo la commissione dell'illecito.

L'art.1 della legge 689/1981e successive modifiche riporta infatti chiaramente i principidi legalità, irretroattività e di divieto di applicazionedell'analogia in materiadi sanzioni amministrative. Ciò “sia che si tratti diilleciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essidebbano considerarsi tali ab origine, senza che rilevi in contrariola circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla datadella commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormenteall'emanazione dell'ordinanza”.Per le sanzioni amministrative non può trovare applicazione ilprincipio, di stampo penalistico, della retroattività della normapiù favorevole.

Altraquestione affrontata nella sentenza in commento concerne lalegittimità dell'irrogazione della sanzione della sospensione dellapatente di guida in virtù della finalità ultima dell'istituto; essaha infatti naturapreventiva e cautelare,finalità espressa nella “necessità di impedire che,nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilitàpenale, il conducente del veicolo (…) continui a tenere unacondotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti”.Il ricorso è rigettato.

Data: 17/11/2014 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi