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La liquidazione del danno alla salute. Stop alle duplicazioni ingiustificate. Alcune indicazioni in una sentenza della Suprema Corte

Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 23778 del 7 Novembre 2014.


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 23778 del 7 Novembre2014.

Al di là delle peculiarità relative alla fattispecie esaminata dalla Corte, la sentenza in commento offre ottimi spunti di riflessionerelativamente all'iter logico-tecnico che il giudice del merito deveseguire nella liquidazionedel danno alla salute (inquesto caso specifico, danno subito a seguito di incidente stradale).E' noto infatti come il danno non patrimoniale non sia una categoriaunitaria ma sia suddivisibile in diverse voci di danno. La regolatuttavia è quella della nonduplicazione della liquidazione,essendo ogni singola voce comunque parte integrante del risarcimentodi cui all'art. 2059 cod. civ.

Nelliquidare il danno permanente alla salute il giudice del merito dovràtenere conto di quanto segue: l'invalidità permanente causata dallelesioni (c.d. dannobiologico permanente);“delle sofferenze che, pur traendo occasione dallelesioni, non hanno fondamento clinico”(ad es. vergogna, prostrazione, tristezza, disperazione); sulla basedi ciò, procedere alla liquidazione del danno applicando sia “uncriterio standard e uguale per tutti, che consenta di garantire laparità di trattamento a parità di danno”,sia una variante calcolata sul criterio standard, di modo da megliogestire il caso concreto (c.d. personalizzazionedel risarcimento). Inogni caso è escluso che, in ogni passaggio logico, operi unautomatismo risarcitorio.

Nelcaso in oggetto il giudice del merito ha totalmente errato nellaquantificazione del danno poiché ha operato un'indebita duplicazionedelle voci, senza peraltro motivare tale eccezione. Oltre allaliquidazione del danno biologico ha infatti provveduto a quantificaredanno estetico, danno psicologico e danno alla vita sessuale dellavittima, per la quale il ctu ha calcolato un'invalidità permanentepari al 95%. Seppur la regola generale escluda, come sopra precisato,di procedere a duplicazione delle liquidazioni, è tuttavia possibileche, a fronte di casi specifici, il giudice proceda comunque ariconoscere una quota aggiuntiva di risarcimento. Tale decisione ètuttavia legata alla precisa e analitica descrizione delle cause chehanno condotto il giudice a tale convincimento (circostanza che, nelcaso in oggetto, non si è verificata). La liquidazionedel danno biologico permanente non lascia spazio alcuno per lasuccessiva liquidazione di un preteso danno estetico: in questo casoil danno biologico è il danno estetico, e la liquidazionedell'invalidità permanente ristorerà le conseguenze fisicheordinariamente derivanti da quel tipo di postumi”.

LaSuprema corte, nell'ambito dell'ampia e analitica descrizione dellemotivazioni che hanno condotto alla cassazione con rinvio dellasentenza impugnata, si sofferma altresì sulle definizioni di dannopsicologico, estetico e della vita sessuale. Per dannopsicologico si deveintendere “una particolare ipotesi di lesione dellasalute psichica”. Perdanno estetico“l'alterazione dell'aspetto del volto o del corpo (…)prevista e classificata secondo varie scale di intensità”.Per danno alla vitasessuale la “impotentiacoeundi e generandi”. Mentreil danno relazionalenon è una vera e propria voce di danno quanto una conseguenzainevitabile in ogni lesione che comporti alte percentuali diinvalidità permanente. In definitiva, il principiodi diritto enunciatodalla sentenza in oggetto è il seguente: “il grado diinvalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime lamisura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspettidella vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato ildanno biologico convertendo in denaro il grado di invaliditàpermanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vitadi relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenzadi circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il dannoconcreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alleconseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stessogrado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbonoessere tempestivamente allegate dal danneggiato e analiticamenteindicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile ostereotipe del tipo “tenuto conto della gravità delle lesioni””.

Data: 12/11/2014 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi