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Contratti internazionali e diritto islamico: cenni

In materia di contratti internazionali è indispensabile valutare con attenzione i diversi sistemi giuridici cui appartengono le parti interessate


Inmateria di contratti internazionali è indispensabile valutare conattenzione i diversi sistemi giuridici cui appartengono le partiinteressate onde focalizzare e rendere più fluido possibile ilrapporto.

Ladifferenza sostanziale tra i paesi di common law, civil law e leggeislamica, può determinare infelici incomprensioni o incompatibilitàposto che determinati istituti e diritti possono essere riconosciutie tutelati in un paese ma non nell'altro. In primis dunque èfondamentale verificare l'esistenza di una condizione di reciprocità.

Comenoto, i paesi di common law prevedono un sistema giuridico chepoggia sullo stare decisis in cui fonte del diritto sono gliusi (custom law) ed i precedentilegali (judicial precedents) CHE operano con modalitàcontrapposta rispetto ai paesi di civil law in cui la fontedel diritto è di derivazione codicistica.Il sistema giuridico islamico invece, trova la sua fonte nellareligione posto che Dioha dato regole e dettami in senso ampio offrendo in siffattamaniera gli strumenti per gestire e regolare ogni ambito delquotidiano.

LaShari'a (natadall'unione del Corano - testo sacro per eccellenza - e la Sunna– raccolta di comportamenti ed insegnamenti tenuti in diverseoccasioni dal Profeta in grado di colmare lacune del Corano) èpertanto la base su cui è costruito e retto il sistema islamico che,può tuttavia prevedere in in determinati luoghi e circostanzel'integrazione con altro e diverso diritto, purché non contravvengaalle regole imposte da Dio.

Lacomplessità del diritto islamico si palesa anche attraverso la suacaleidoscopica modalità applicativa posto che, pur mantenendo intattoil diktat divino, rivela nei rapporti internazionalipercezioni ed influenze tipiche di altri regimi ed ugualmenterecepite dai singoli stati di matrice musulmana.

Alcunipaesi hanno maggiormente risentito dell'influenza occidentaleassorbendone per certa misura diritto e consuetudini mentre altri, di matrice più tradizionalista (es. Arabia Saudita, Oman, Yemen,Bahrein, Quatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Afghanistan), restanoesclusivamente legati alla Shari'a.

Imeno conservatori ammettono così l'esistenza di una sorta dipluralismo giuridico in cui consuetudine e religione coesistono conl'ulteriore apertura ad altre e diverse fonti di diritto.

Complicii commerci internazionali ed i frequenti rapporti con sistemi di common law, taluni paesi musulmani hanno mantenuto il dirittoreligioso a regolare strettamente e senza intromissione alcunadall'esterno la materia domestica, familiare e della persona,concedendo invece alle altre materie un' alternativa e diversaregolamentazione, aprendo così all'applicabilità del dirittostraniero, agli usi e consuetudini pur in ambito strettamentecommerciale.

Ovesi intrattengano rapporti col mondo islamico è pertanto necessarioconoscere e rispettare regole e consuetudini del vivere quotidianoonde evitare il pregiudizio degli interessi in gioco.

Ulteriorisfaccettature e difficoltà sono poi rappresentate dal sistemalinguistico posto che determinati regimi accettano e recepisconoesclusivamente la propria lingua – soprattutto in caso di proceduragiudiziaria od arbitrale - ed i format sono davvero molti edifferenti tra loro.

L'"occidentalizzazione" nei rapporti e l'influenza dei paesi di common law hanno resosempre più fondamentale l'utilizzo della lingua inglese senzatuttavia porre al riparo da ogni possibile incomprensione odinsicurezza nell'esprimere il voluto.

Sirende pertanto necessario procedere con cautela nella resacontrattuale iniziando l'attività nel modo più chiaro e limpidopossibile, delineando nel dettaglio gli scopi, gli interessi delleparti, verificare la legge applicabile e più favorevole ( nonnecessariamente quella del proprio paese ), utilizzare clausoledefinitorie tanto da rendere chiari sin dal principio i termini incontratto ed il significato loro conferito.

Inbuona sostanza per cercare di prevenire possibili questioni aperte trale parti e limitare incomprensioni ed attriti è doveroso porre iltesto contrattuale per iscritto caratterizzandolo, con dovizia diparticolari e dettagli, in modo tale da lasciare poco spazio a lacuneinterpretative e/o normative, procedere con accordi di riservatezza,lettere di impegno, specifici carichi di oneri e doveri in capo alleparti contrattuali.Tutto ciò richiama richiama piacevolmente ilmodus operandi tipico anche dei regimi di common law che devead ogni modo essere ricondotto entro il sistema islamico,specialmente se nei rapporti coi paesi della penisola arabica, pertanto con l'ausilio di legali locali.

Data: 08/11/2014 09:30:00
Autore: Silvia Tommasin