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Il decreto giustizia è legge. Al via negoziazione assistita e arbitrato ma niente testi fuori dal processo. Ecco tutte le novità e il testo definitivo

Nel testo approvato dalla Camera si ritrovano la maggior parte delle misure previste nell'impianto originario fatta eccezione per la possibilità di escutere i testi fuori dal processo


Con il via libera della Camera, il decreto giustizia è diventato legge delloStato.

317 i voti a favore e 182 i contrari (oltreai 5 astenuti), hanno fatto passare il provvedimento, che è arrivato in aula “blindato”dalla fiducia di martedì scorso, producendo, dati i tempi stretti dellascadenza, un esito praticamente scontato.

Stanno,quindi, per diventare operative, le principali novità in materia diprocesso civile, sospese a causa della transitorietà prevista nel testooriginario del d.l. n. 132/2014 che subordinava l'entrata in vigore di diversenorme al momento della conversione piena.

Nel testo approvato in via definitiva dallaCamera, immutato rispetto alle modifiche apportate dal Senato al ddl diconversione, si ritrovano, infatti, la maggior parte delle misure previstenell'impianto originario del decreto, fatta eccezione per la possibilità di escutere i testi fuori dal processo.

L'art.15del d.l. n. 132/2014 che introduceva l'art.257-ter al codice di procedura civile, con la previsione della possibilitàdi rendere dichiarazioni scritte al difensore, previa attestazione diautenticità da parte dello stesso, al fine di abbreviare i tempi delle udienze,è stato, difatti, soppresso in sede diesame a Palazzo Madama.

Di seguito, tutte le novità della riforma che diventeranno pienamente operative nei prossimi giorni, ad effettoimmediato ovvero decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, in base allatime-line originariamente prevista dall'esecutivo nel testo del d.l.:

- Trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civilipendenti,sia in primo che in secondo grado; escluso per le cause inerenti i dirittiindisponibili e quelle in materia di lavoro. Il lodo avrà valore di sentenza edovrà essere pronunciato entro 240 gg. (120 se in appello), altrimenti la causava riassunta entro 60 gg. davanti al giudice, pena l'estinzione;

- Negoziazione assistita estesa anche alla separazione eal divorzioe consentita anche in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci,portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Inquesto caso, l'accordo dovrà esseretrasmesso, entro 10 gg., al p.m. presso il tribunale competente che dovràautorizzarlo in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analoga previsioneè stata inserita, in sede di conversione, anche in assenza di figli minori:l'accordo dovrà, infatti, essere necessariamente trasmesso al p.m. presso iltribunale competente per un controllo di regolarità e conseguente rilascio delnullaosta. Superati questi passaggi, la convenzione produrrà gli effetti deiprocedimenti giudiziali e saranno gliavvocati delle parti a dover trasmettere copia autentica dell'accordoall'ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto otrascritto, pena sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro(ridotta rispetta al testo originario che prevedeva un massimo di 50.000 euro);

- Possibilità di concludere accordi di separazione odivorzio anche davanti al sindaco, consentita soltanto in assenza di figliminori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovveroeconomicamente non autosufficienti. In sede di conversione, allo scopo dipromuovere una riflessione più ponderata sulle decisioni dei coniugi, è stato introdotto un doppio passaggio (fattaeccezione per l'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazionee di divorzio): dopo l'accordo, infatti, il sindaco dovrà invitare i coniugi acomparire davanti a sé entro trenta giorni per la conferma; l'eventuale mancatapresentazione degli stessi vale come mancata conferma;

- Misure funzionali per il processo civile di cognizione, tra le qualispiccano la più ristretta delimitazione delle ipotesi (soccombenza reciproca,novità assoluta della questione trattata e mutamento della giurisprudenzarispetto alle questioni dirimenti) in cui il giudice può ricorrere alla compensazione delle spese tra le parti,al fine di disincentivare i casi di c.d. “abusodel processo”; il passaggio d'ufficio dal rito ordinario a quello sommario per le cause di minorecomplessità; la riduzione del periodo disospensione feriale dei termini processuali (da 45 a 31 giorni, ovvero dall'1al 31 agosto di ogni anno) e l'analoga riduzione delle ferie dei magistrati;

- Misure di semplificazione del processo esecutivo e perla tutela del credito, tra cui rilevano l'incrementodel tasso di interesse moratorio, nel caso di ritardi nei pagamenti neicontenziosi civili o nei procedimenti arbitrali dall'1 all'8,15%; lapossibilità di accesso per il creditore allebanche dati online della P.A. per l'individuazione più agevole dei beni inpossesso dal debitore ai fini del pignoramento; la nuova forma di pignoramento dei veicoli introdottadall'art. 521-bis c.p.c. e le modifichealla dichiarazione del terzo nell'espropriazione presso terzi che potràessere resa in ogni caso (senza più necessità di comparizione in udienza per icrediti impignorabili di cui all'art. 545 c.p.c.) a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata; l'impignorabilitàdei depositi bancari o postali a disposizione delle rappresentanzediplomatiche; l'introduzione dell'obbligo di deposito telematico di una seriedi rapporti riepilogativi nell'ambitodelle procedure concorsuali; ecc.;

- Misure di riorganizzazione giudiziaria, con laprevisione di tempi più ridotti per la scopertura dei posti vacanti, all'esitodel tramutamento orizzontale deimagistrati (ovvero delle procedure di trasferimenti successivi all'assegnazionealla sede dopo il tirocinio iniziale) e il ripristinodegli uffici del giudice di pace di Ostia e Barra, soppressi in seguitoalla riforma della geografia giudiziaria.

Vai al Testo del decreto legge 132/2014 con le modifiche apportate dal Senato

Vedi il tag: Riforma della Giustizia

Data: 07/11/2014 19:20:00
Autore: Marina Crisafi