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Notifiche cartelle Equitalia, in caso di irreperibilità relativa? Nulla se non viene rispettato l'iter della notifica con la spedizione della seconda raccomandata.

Le notifiche delle cartelle di pagamento da parte di Equitalia sono sempre al centro di spinose questioni e sorgono sempre più contrasti in merito alla loro presunta regolarità


Notifiche cartelle Equitalia, in caso di irreperibilità relativa?

Nulla se non viene rispettato l'iter della notifica con laspedizione della seconda raccomandata.

Dott.ssa Floriana Baldino.

Le notifiche delle cartelle dipagamento da parte di Equitalia sono sempre al centro di spinose questioni e sorgono sempre piùcontrasti in merito alla loro presunta regolarità.

Questa volta sotto accusa è laquestione relativa alle notifiche fatte da Equitalia in caso di irreperibilità del destinatario.

La Suprema Corte Costituzionale aveva già avuto modo di esprimersi sulpunto, con la sua nota sentenza n. 3/2010 ma pochi giorni fa anche la Cassazione ha depositato un'ordinanza del tutto uniforme ai principi espressi dalla Corte Costituzionale,ovvero l'ordinanza n. 23100/2014.

La questione che riguarda le notifiche in caso diirreperibilità del destinatario non è di poca importanza, anzitutt'altro.

Il problema che sorge in merito aquesta specifica modalità di notifica è capire bene da quando bisogna considerarevalida e perfezionata la notificadella cartella per calcolare da quella data i termini entro i quali è possibilefare opposizione alle cartellestesse, considerando che i termini per le opposizioni non sono mai lunghissimi econsiderando anche la circostanza che,se l'iter della notifica non viene rispettato da Equitalia, il contribuentedifficilmente verrà a conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento.

In caso di irreperibilità relativa deldestinatario, la notifica della cartelle di pagamento avviene tramite ildeposito della cartella presso la casa comunale.

La sentenza dellaCorte Costituzionale 258 del 2012 così come anche la sentenza sopra citata, hannostabilito che la notifica della cartella è da considerarsi perfezionata a norma dell'art. 140 c.p.c. e non a normadell'art. 139 c.p.c. e quindi tutte lenotifiche delle cartelle saranno da considerare validamente notificate solo nelcaso in cui Equitalia dimostri che ha eseguito tutti gli adempimenti richiestidalla legge.

In caso diirreperibilità del destinatario, la procedura da seguire è la seguente:

1. Deposito della copia presso casa Comunale;

2. Affissione dell'avviso del deposito sulla porta di residenza;

3. Invio di una nuova raccomandata al contribuente in cui gli vienecomunicato che l'atto è stato depositato presso la Casa Comunale.

L'iter deve essererispettato rigorosamente, dato che, tutti e tre i punti sopra menziona, hanno caratteristicheessenziali e, come tali, condizionano l'efficacia giuridica della notificastessa (Cassazione 02/359).

Riepilogando, al finedi essere chiari, affinchè la notificadella cartella possa essere consideratavalida, è essenziale l'invio dell'ultima raccomandata al fine di notiziare ilcontribuente dell'avvenuto DEPOSITO presso la Casa Comunale.

Per dimostratepoi la regolarità del procedimento postoin essere, Equitalia deve allegare allacartella di pagamento l'avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito ex. art.140 c.p.c.,.

Nel caso in cui ci sia stata omissione degli adempimenti previsti dalla legge, la conseguenzaè la nullità della notificazione ove non si sia provveduto al ritualeadempimento della terza formalità ovverola notizia dell'avvenuto deposito con raccomandata e ricevuta di ritorno.

Conforme sul punto anche la suprema Cassazione con la sua ordinanza n.23100/14 del 30/10/2014.

Il procedimentonotificatorio disciplinato dal codice di procedura civile è un mezzo dicomunicazione che offre le maggiori garanzie sulla possibilità di conoscenza dell'atto da parte deldestinatario, e l'omessa spedizione della raccomandata contenente l'avviso dideposito non sana la notifica neanche nell'ipotesi in cui il contribuente fossevenuto a conoscenza dell'atto in altra modalità.

La Corte costituzionalenella sentenza numero 3 del 2010 si era già espressa in merito alle notificheex art. 140 c.p.c. dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 140nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionava per ildestinatario con la sola spedizione della raccomandata informativa anzichè conil ricevimento della stessa, ragion per cui ancor più illegittima si puòritenere una notifica fatta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. senza aver adempiutoad alcuna formalità richiesta dalla legge.

Ovviamente chi devefornire la prova dell'avvenuta notifica è Equitalia, depositando in giudizio l'avvisodi ricevimento della raccomandata inviata al destinatario, o in caso contrariola notifica verrà considerata nonavvenuta.

Articolo a cura dellaDott.ssa FLORIANA BALDINO.

Per contatti scrivere a: florianabaldino@gmail.com oppuretelefonare a 3491996463

Data: 06/11/2014 10:40:00
Autore: Dott.sa Floriana Baldino