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Cassazione: una donazione consistente al fratello è causa di addebito della separazione

Un uomo che ha donato oltre mezzo milione di euro in beni immobiliari al fratello, si è visto addebitare la separazione richiesta dalla moglie.


Va bene l'amore fraterno, ma il troppo stroppia. Così,un uomo che, in un atto di estremo “altruismo” francescano, ha donato oltre mezzo milione di euro in beniimmobiliari al fratello, si è visto addebitarela separazione richiesta dalla moglie.

La Cassazione,chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ritenuto valide le statuizioni dimerito.

Come argomentato, per presunzioni, dalla sentenza d'appelloimpugnata, si legge infatti nell'ordinanza n.23307 del 31 ottobre 2014, è da ritenersi “sussistente il nesso di causalità tra comportamento addebitabileed intollerabilità della convivenza, precisando che il predetto depauperamento costituiscesicura violazione dell'obbligo dicontribuzione di cui all'art. 143 c.c., espresso con una condotta particolarmente grave per iconnotati che ha assunto, e tale da assorbire ogni altro profilo di censura,pur sollevato dalla moglie nei confronti del marito”.

Né possono assumere rilievo secondo la Cassazione, icomportamenti “vessatori” della moglie, affatto provati (e che non possono identificarsi con le iniziative giudiziarie da essa intraprese (nella specie domanda di interdizione). Neppure ladifferente stima effettuata dal CTU rispetto al consulente di parte dell'appellante, può avere rilevo giacché non è necessaria una perfetta identità numerica per rendersi contodelle utilità economiche che dal patrimonio donato dal marito potevanorisultare (circa 550.000,00 euro di beni ceduti al fratello).

Peraltro, non essendo neanche “provate le ragioni della donazione e cioè l'esistenza di debiti versoil fratello”, ha concluso la S.C., rigettandoil ricorso, non può che ritenersi sussistente il notevole depauperamento delpatrimonio del ricorrente e giustificatol'importo dell'assegno sia per la moglie che per le figlie maggiorenni, neiconfronti delle quali l'uomo non ha fornito prova del raggiungimento dell'autonomiaeconomica.

Data: 03/11/2014 11:30:00
Autore: Marina Crisafi