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Cassazione: Per detrarre l'Iva, non bastano le annotazioni su fogli ‘volanti'

il Fisco può legittimamente procedere al recupero dell'intera imposta!


Per poterfruire della detrazione dell'IVA su acquisti e importazioni di beni e servizi, bisognaessere ordinati e precisi. Parola di Cassazione.

Per questo è necessario non solo conservare tutte le fatture di pagamento ma anche annotarle sull'apposito registro in ordine cronologico. Diversamente il Fisco puòlegittimamente procedere al recupero dell'intera imposta!

È quanto stabilito dalla Cortedi Cassazione con la sentenza 20698/2014 dello scorso 1 ottobre, che ha ribaltato una precedente decisione della CTR territorialmente competente per il caso, la quale aveva inveceritenuto corretta la condotta del contribuente soggetto passivo di IVA cheaveva annotato le fatture su fogli mobili protocollo non bollati.


Il fatto

La vicendavedeva coinvolto un grossista di alimenti e bevande, al quale la Agenzia delleEntrate aveva notificato due avvisi di accertamento relativi ai periodi diimposta '98 e '99 al fine di riottenere l'IVA indebitamente detratta dallostesso contribuente.


Il giudizio

Ricorso dinanzi alla CTP, quest'ultimo vedeva darsiragione; e anche la CTR, adita in secondo grado dall'Agenzia delle Entrate, continuava a tenere la medesima linea,riconoscendo validità anche alla registrazione delle fatture sui fogli ad usobollo esibiti dall'imprenditore come prova degli acquisti sostenuti. Da ultimo,però, gli Ermellini hanno ribaltato il verdetto pro-contribuente, sulla base delconsolidato principio per cui “il diritto del cessionario di beni alladetrazione di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 trova titolonell'esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione dicui agli articoli 21, 23, 24 e 25 del citato D.P.R., secondo i quali il cedentedeve emettere la fattura per l'operazione imponibile, annotarla nel registro dellefatture e trasmetterne copia, con addebito del tributo, al cessionario, ilquale deve a sua volta annotarla nel registro degli acquisti.”, condannandolo al pagamento dell'imposta.

Data: 30/10/2014 14:28:00
Autore: Mara M.