Cassazione: è abnorme la dichiarazione di non doversi procedere resa dal giudice incompetente per territorio
È “abnorme” il provvedimento del giudice dibattimentale che essendo risultato territorialmente incompetente al termine del dibattimento, omette di dichiarare la suddetta incompetenza e di trasmettere gli atti al pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario corretto, individuabile ai sensi dell'art. 8 c.p.p., pronunciando invece sentenza di non luogo a procedere per difetto di un requisito di procedibilità.
Ad affermarlo è la secondasezione penale della Cassazionenella sentenza n. 31469/2014, cassando la sentenza della Corte d'Appello che avevadichiarato il non doversi procedere nei confronti di alcuni imputati per ildelitto di truffa aggravata, commesso ai danni di una società.
La nozione di “abnormità”, hanno ricordato i giudicidel Palazzaccio, è una figura creata dallagiurisprudenza al fine di apprestare un rimedio, avverso quei provvedimentiche, secondo l'indirizzo delle sezioni unite penali, "per la singolarità e stranezza del contenuto,risultino avulsi dall'intero ordinamentoprocessuale; oppure che, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimopotere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste,al di là di ogni ragionevole limite" (cfr., ex multis, Cass., SS. UU.,n. 26/99).
Ne consegue chel'abnormità dell'atto processuale può riguardare sia il profilo strutturale, nella misura in cui lo stesso, per la suasingolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale,sia l'aspetto funzionale, nellamisura in cui l'atto, pur non risultando estraneo al sistema normativo,determini in concreto un'indebita stasidel processo.
Rifacendosi aquesta seconda accezione di abnormità, la S.C., pertanto, ha cassato senza rinvio il provvedimento delgiudice territoriale.
Data: 18/02/4015 18:00:00Autore: A.V.