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Tribunale di Catanzaro: va annullata la contravvenzione dell'ausiliario del traffico se il Comune non produce documentazione attestante la sua qualifica

Accolto ricorso avverso un verbale di contestazione elevato dall'ausiliario del traffico perché il comune non ha dimostrato il possesso dei requisiti di legge da parte del soggetto verbalizzante


Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com

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Immagine di copertina: opera d'arte di Francesco Visentin- Rovigo-
Il caso affrontato dal Tribunale di Catanzaro e' davvero singolare e può tornare utile per chi dovesse trovarsi ad affrontare un caso simile.

Dinanzi al Tribunale di Catanzaro veniva proposto appello avverso una ordinanza di convalida (ex art. 23 co. V L. n. 689/81) emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro; la questione riguardava un automobilista che aveva presentato, attraverso il suo legale l'Avv. Concetta Nunnari, del foro di Catanzaro, un ricorso avverso un verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale di Catanzaro.
La prima udienza per la trattazione del ricorso era prevista per il 2 luglio 2009, la data dell'udienza era stata ritualmente notificata ma in quella data l'udienza non si era tenuta in considerazione di un rinvio d'ufficio.
La successiva udienza veniva fissata per il 30 settembre 2009 ma questo rinvio non veniva comunicato alla parte ricorrente, di conseguenza in quella data il giudice in considerazione dell'assenza di parte ricorrente, convalidava l'ordinanza impugnata.
In sede di appello, verificato che la comunicazione del rinvio non era stata notificata alla parte ricorrente si dichiarava la nullità dell'ordinanza di convalida impugnata.
Si entrava poi nel merito della questione con riferimento alle doglianze mosse avverso il verbale di violazione del codice della strada n. [...] – elevato in data .[...] 2008, già dispiegate in prime cure e poi riproposte in sede di gravame.
Dopo aver dichiarato la nullità dell'ordinanza di convalida la causa non veniva rimessa al primo giudice perché non si trattava di fattispecie rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c.
Il Tribunale riteneva poi di dover accogliere la domanda di annullamento del verbale di contestazione perché il suddetto verbale era stato elevato da un soggetto verbalizzante privo di idonea qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta stradale.

Più in dettaglio il Comune di Catanzaro, sin dal giudizio di primo grado, aveva sostenuto la propria tesi difensiva affermando semplicemente che il verbalizzante era dipendente dell'azienda municipale dei trasporti con qualifica di ausiliario del traffico ma non aveva prodotto alcuna documentazione che comprovasse tale qualifica.
Veniva ricordato, infatti, che "l'art. 17, co. 132 e 133, L. 15 maggio 1997 n. 127, attribuisce ai Comuni la facoltà, mediante apposito provvedimento del Sindaco, di conferire le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta sia a dipendenti comunali, sia a dipendente delle società di gestione dei parcheggi (limitatamente alle aree oggetto di concessione), sia al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142."
Nel caso di specie però pur avendo l'ausiliario del traffico il potere di elevare un verbale di contestazione e' necessario che l'amministrazione comunale dia puntuale prova del possesso dei requisiti di legge da parte del soggetto verbalizzante. Se manca di prova della qualifica di ausiliario del traffico la contravvenzione va annullata.

Il Tribunale (in considerazione del valore della controversia pari ad euro 44, 40) non ha compensato le spese ma per entrambi i gradi di giudizio ha disposto che le spese seguissero la soccombenza.

Il giudice ha anche chiarito che: "le spese dovute per il primo grado di giudizio andavano liquidate in base alle Tariffe Forensi di cui al D.M. 8 aprile 2004, mentre i compensi dovuti per il presente giudizio andavano liquidati sulla base dei nuovi parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55".

Il giudicante e' pervenuto a questa conclusione prendendo in considerazione alcune sentenze della Cassazione (Cass. civ. 5 novembre 2012 n. 18920; Cass. civ. SS.UU. 12 ottobre 2012 n. 17406) in base alle quali -con riferimento alla successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare, oggi vigente – sia applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio, e dunque all'epoca della pronuncia che li definisce.
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Luca Nania, con sentenza del 17 ottobre 2014, pronunciandosi definitivamente sulla causa in questione, dichiarava la nullità dell'ordinanza di convalida ex art. 23 co. V L. 689/81 impugnata; annullava il verbale di violazione del codice della strada n. [...] e condannava il Comune di Catanzaro al pagamento delle spese di lite sostenute da [...], per entrambi i gradi di giudizio, che si liquidavano complessivamente nella somma di euro 510, 00 oltre al rimborso delle spese generali (nella misura del 12, 5% per il giudizio di primo grado e del 15% per il giudizio di appello), CPA ed IVA come per legge, che venivano liquidate ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte appellante.
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
Mediatore Borlaw- sede operativa di Taranto
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Qui di seguito la sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO

SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott. Luca Nania, a seguito di discussione orale della causa ex art. 281 -sexies c.p.c., applicabile anche ai giudizio di appello ai sensi dell'art . 352 u. c. c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n [..] RGAC dell'anno 2009, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza di convalida ex art. 23 co. V L. n. 689/81 del Giudice di Pace di Catanzaro n [..] depositata il [..] 2009, e vertente

TRA
[..] rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Nunnari, presso il cui studio, in Catanzaro [..]
APPELLANTE
E

Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti [..]
APPELLATO
CONCLUSIONI

Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la nullità dell'ordinanza di convalida ex art. 23, co. V L. 689/81 (ratione temporis vigente), non rinvenendosi in atti prova della rituale comunicazione alla parte ricorrente in primo grado della fissazione della prima udienza di trattazione della causa.
Invero, il presupposto della validità dell'ordinanza di convalida dell'ordinanza - ingiunzione (ovvero, nel caso di specie, del verbale di violazione del codice della strada) è la rituale e tempestiva comunicazione alla parte ricorrente della prima udienza in cui sarà trattato il ricorso.
Nel caso di specie, l'udienza originariamente prevista per la trattazione del ricorso della [..] (il 2 luglio 2009), e la cui fissazione era stata ritualmente comunicata, non è stata tenuta la fissazione della successiva udienza, tenutasi il 30 settembre 2009, non risulta essere stata comunicata.

A tanto, consegue la nullità dell'ordinanza di convalida impugnata.
2. Alla declaratoria di nullità del provvedimento appellato consegue l'esame, nel merito, delle doglianze avverso il verbale di violazione del codice della strada n. [..] elevato il [..] 2008, già dispiegate in prime cure dalla [..] e riproposte in sede di gravame.
Infatti, nel caso di specie, alla declaratoria di nullità non segue alcuna rimessione della causa al primo giudice, non rientrando la fattispecie in esame in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c.
Orbene, la domanda di annullamento del suddetto verbale deve essere accolta, risultando fondato il primo motivo di opposizione, relativo al difetto, in capo al soggetto verbalizzante, di idonea qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta stradale.

Invero, l'art. 17, co. 132 e 133, L. 15 maggio 1997 n. 127, attribuisce ai Comuni la facoltà, mediante apposito provvedimento del Sindaco, di conferire le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta sia a dipendenti comunali, sia a dipendente delle società di gestione dei parcheggi (limitatamente alle aree oggetto di concessione), sia al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Nel caso di specie, pur a fronte della specifica contestazione della [..] il Comune di Catanzaro, sin dal giudizio di primo grado, si è limitato ad affermare che il verbalizzante [..] era dipendente dell'azienda municipale dei trasporti con qualifica di ausiliario del traffico, senza, tuttavia, produrre alcuna documentazione che attestasse tale qualifica.
Poiché, in sede di opposizione a verbale di violazione del codice della strada, è onere dell'amministrazione resistente dare puntuale prova della legittimità e fondatezza del provvedimento impugnato (cfr. ex plurimis, Cass. civ. SS.UU. 30 settembre 2009 n. 20930; Cass. civ. 7 marzo 2007 n. 5277), e poiché, in caso di specifica contestazione al riguardo mossa dall'opponente, la prova della legittimità del provvedimento impugnata passa anche per la dimostrazione del possesso dei requisiti di legge da parte del soggetto verbalizzante, la mancanza di prova della qualifica di ausiliario del traffico [..] non può che riverberarsi in danno dell'amministrazione, il cui verbale di violazione del codice della strada deve essere annullato.
3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 44, 40) con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellante.
Si precisa, riguardo alla liquidazione, che al momento della delibazione della presente sentenza è entrato in vigore il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
In accordo con la Suprema Corte (Cass. civ. 5 novembre 2012 n. 18920; Cass. civ. SS.UU. 12 ottobre 2012 n. 17406) si deve ritenere che - anche con riferimento alla successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare, oggi vigente – sia applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio, e dunque all'epoca della pronuncia che li definisce.
Per l'effetto, le spese dovute per il primo grado di giudizio saranno liquidate in base alle Tariffe Forensi di cui al D.M. 8 aprile 2004, mentre i compensi dovuti per il presente giudizio saranno liquidati sulla base dei nuovi parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55.

P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
1) Dichiara la nullità dell'ordinanza di convalida ex art. 23 co. V L. 689/81 impugnata;
2) Accoglie nel merito l'opposizione dispiegata dalla [..] e, per l'effetto, annulla il verbale di violazione del codice della strada n. [..] elevato il [..] 2008;

3) Condanna il Comune di Catanzaro al pagamento delle spese di lite sostenute da [..] in entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano complessivamente nella somma di euro 510, 00 (di cui euro 150, 00 per onorari ed euro 100, 00 per diritti del primo grado di giudizio; euro 260, 00 – di cui euro 80, 00 per la fase di studio, euro 80, 00 per la fase introduttiva, euro 100, 00 per la fase decisoria – per compensi professionali del giudizio di appello) oltre al rimborso delle spese generali (nella misura del 12, 5% per il giudizio di primo grado e del 15% per il giudizio di appello), CPA ed IVA come per legge, da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, lì 17 ottobre 2014
IL GIUDICE Dott. Luca Nania
Data: 28/10/2014 08:50:00
Autore: Avv. Barbara Pirelli