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Insidie stradali: Se il pedone scivola su un 'cubetto instabile' non segnalato il Comune deve risarcire il danno

Una vera e propria tiratina d'orecchie arriva dalla Cassazione, nei confronti del giudice d'appello, in tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.


Una vera epropria tiratina d'orecchie arriva dallaCassazione, nei confronti del giudiced'appello, in tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.

Chiamata apronunciarsi in una vicenda riguardante un sinistro stradale, occorso ad unpedone, il quale scivolando su un cubetto instabile della pavimentazione dellastrada, non visibile e non segnalato, riportava lesioni personali alla cavigliasinistra, la Cassazione (sentenza n.22528 del 23 ottobre scorso) ha colto l'occasione per richiamare la Corte d'Appellodi Napoli, per l'errato “ragionamentogiuridico compiuto”, sulla base di una “giurisprudenzaormai superata basata sui caratteri dell'insidia e del trabocchetto” (vedi: la raccolta di articoli e sentenze in tema di insidie stradali).

Accolta in primogrado, infatti, la richiesta di risarcimento danni avanzata dal pedone venivarigettata in secondo grado, dal giudice territoriale che dava ragione al Comune di Guardia Sanframondi.

Per laCassazione, invece, rispetto alla fattispecie, il caso doveva essere esaminato alla luce dei principi di cui all'art.2051 c.c.

Pertanto,ricordando la sequenza consolidata di decisioni in materia (tra cui Cass. n.9546 /2010) - basata su una lettura costituzionalmente orientata delle norme ditutela riferite alla responsabilità civile della P.A. in relazione alla noncorretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce ilnormale percorso di calpestio dei pedoni – la Cassazione ha affermato che “la presunzione di responsabilità di dannialle cose si applica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagliutenti dei beni demaniali, quando la custodiadel bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente edoverosamente esercitato, siaesercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, dellanatura limitata del tratto di strada vigilato”.

Presunzione che può essere superata solo dalla provadel caso fortuito che, ha sottolineato la Cassazione, nonsussiste nel caso di specie, giacchè il danneggiato è caduto “in presenza di un avvallamento sulmarciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestiodel pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo”.

Così disponendo,pertanto, la S.C. ha cassato con rinvioalla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione con il vincolo diattenersi ai principi di diritto enunciati.

Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.


Data: 31/10/2014 19:10:00
Autore: Marina Crisafi