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Lesioni colpose: Cassazione, il guinzaglio non basta. Scatta la condanna penale se il cane morde un bambino

Il cane aggrediva un bambino di due anni, mordendolo al volto e provocandogli gravi danni


Condotto ad unamostra canina dalla padrona, che lo teneva saldamente al guinzaglio, il cane aggrediva un bambino di due anni, mordendoloal volto e provocandogli gravi danni. La donna veniva condannata nel merito peril reato di cui all'art. 590 codice penale per lesionicolpose, a causa della negligenza per non aver vigilato correttamentesull'animale e non avergli fatto indossare la museruola.

Lamentandodifetto di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva per non averespletato perizia medica sul bambino, l'imputata ricorreva quindi per Cassazione, invocando a sua discolpache la museruola è strumento alternativo al guinzaglio, che legava l'animalealla sua padrona.

Ma la S.C. le dàtorto.

In punto diprova, la Corte (sentenza n. 44095 del23 ottobre 2014), ha infatti confermato la decisione di merito sia inordine alla circostanza del morso che alla sua riconducibilità al canedell'imputata, dimostrata sia attraverso le plurime deposizioni testimonialiche dalla certificazione medica e dalle foto del volto del bambino ove eranovisibili i segni dell'aggressione.

Quanto al difettodi motivazione sulla prova per colpa, èvero – ha affermato la Cassazione – chel'ordinanza del Ministero della salute n. 10/2007 ("Tuteladell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani") sancisce l'obbligo per i detentori di cani diapplicare la museruola o il guinzaglio quando si trovano in vie o luoghiaperti al pubblico, ma è anche vero cheal proprietario spetta l'obbligo di “vigilarecon particolare attenzione sulladetenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone- e dunque di - scegliere il mezzo più adeguato (museruola o guinzaglio) idoneo agarantire la sicurezza dei terzipresenti in luoghi pubblici”.

Nel caso dispecie, è evidente secondo i giudici di piazza Cavour il profilo di colpadell'imputata nell'omessa vigilanza del cane, giacchè la stessa “in presenza di più persone nell'ambito diuna mostra, avrebbe dovuto tenere una condotta di particolare attenzione edidonea ad evitare l'evento poi verificatosi”, per cui, su quest'assunto, laCorte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Data: 30/10/2014 18:35:00
Autore: Marina Crisafi