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Rapina: se l'arma è un giocattolo e si vede, sono escluse le aggravanti

La parte offesa non ne era stata per nulla intimidita avendo riconosciuto subito la natura innocua della pistola giocattolo


Ma con questa cosa di plastica cosa devi fare?”. Certo non eraquesta la reazione che i rapinatorisi aspettavano dalla persona offesa,ma la chiara riconoscibilità dell'armagiocattolo li ha salvati per lo meno dalle circostanze aggravanti.Concordando con la decisione della corte d'appello di Palermo che escludeva lasussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma a carico di tre soggettiimputati del reato di rapina, poiché la parte offesa non ne era stata per nullaintimidita avendo riconosciuto subito la natura innocua della pistolagiocattolo, la Cassazione ha rigettatoil ricorso del procuratore generale che eccepiva la violazione di leggegiacché l'uso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso integra comunquel'aggravante, di natura oggettiva, di cui al comma 3, n. 1 dell'art. 628 del codice penale.

È vero che la legge (art.5, comma VII della l. n. 110/1975) statuisce che “quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo ocircostanza aggravante del reato, ilreato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per usoscenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa anorma del quarto comma” e che, quindi, la sussistenza dell'aggravante èancorata al dato obiettivo dell'uso dell'arma giocattolo priva del tappo rosso,a prescindere dalla valutazione sulla sua reale capacità intimidatoria, si legge, infatti, nella sentenza n. 43880 del22 ottobre 2014. Tuttavia, ha chiarito la Corte, deve pur sempre trattarsidi “un oggetto che abbia l'apparenzaesteriore di un'arma, tale da ingenerare equivoco”. Escludendo, pertanto,che nel caso di specie l'oggetto usato presentasse tali caratteristiche, lacorte ha quindi confermato la correttezza della sentenza impugnata.

Data: 25/10/2014 08:15:00
Autore: Marina Crisafi