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Cassazione: divenuta inefficace la chiamata per testamento si da luogo alla successione legittima. Ma cosa accade se emerge la volontà di escludere un erede?

La perdita del diritto di accettare l'eredità ex art. 481 c.c. comporta anche la perdita della qualità di chiamato all'eredità e di conseguenza l'inefficacia della chiamata all'eredità per testamento


Nel nostrosistema, “il fenomeno devolutivo dei benie l'individuazione degli eredi e dei legatari possono trovare indistintamentefondamento sia nella legge che nella volontà del testatore”; pertanto, quando manca in tutto o in parte lasuccessione testamentaria, ex art. 457 codice civileoccorre farsi luogo alla successione legittima – giacchè – il concorso tra le due vocazioni èriconducibile ad un rapporto di reciproca integrazione”.

Così ha stabilitola sesta sezione civile della Cassazione,tornando ad occuparsi di vicende successorie, in un giudizio instaurato dalMinistero dell'Economia e delle Finanze contro la sentenza della Corted'Appello che, in riforma della pronuncia del tribunale di Milano, accoglieval'istanza di devoluzione dell'eredità di una donna a favore del marito, inragione della qualità di coniuge ed erede legittimo della de cuius, poichédecaduti i chiamati all'eredità dal diritto di accettarla essendo decorso iltermine fissato dall'art. 481 c.c.

Nella sentenza n. 22195 depositata il 20 ottobrescorso, la Cassazione ha prima di tutto ricordato che “la perdita del diritto di accettare l'eredità ex art. 481 c.c. comportaanche la perdita della qualità di chiamato all'eredità e di conseguenzal'inefficacia della chiamata all'eredità per testamento con l'ulterioreconseguenza che non si verifica lacoesistenza di una successione testamentaria e di una successione legittima, masi apre esclusivamente la successione legittima e, in conseguenzadell'inefficacia della devoluzione testamentaria, l'eredità, ai sensi dell'art.457 c.c. si devolve per legge”.

La Corte chiarisce però che è possibile "l'esclusione dalla successione legittima" ma solo "in presenza di una accertata volontà del testatore" in tal senso.

Nel caso di specie non risultando che il testamento contenga una clausola di questo tipo e dato che "non risulta che nelle fasi di merito sia stata discussa l'interpretazione delle disposizioni testamentarie sotto il profilo della volontà di escludere il coniuge dalla successione legittima per il caso in cui fosse divenuta inefficace quella testamentaria" la Corte ha rigettato ilricorso.

Data: 26/10/2014 14:30:00
Autore: Marina Crisafi