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Ingiuria: commette reato anche la madre che dà del maniaco all'ex marito che ha violentato la figlia

Confermata la condanna di una donna al risarcimento dei danni. Esclusa anche l'esimente della provocazione


L'onore e la reputazione sono benipersonali, che non possono essere lesi, in maniera gratuita, per nessunaragione, in quanto anche icondannati, finanche per reati gravi, hannodiritto, quali membri del consorzio umano, al rispetto della dignità personale, che cede solo nel confrontocon altri valori parimenti rilevanti (il diritto di informazione, di cronaca,di difesa, ecc.)”.

Affermando taleprincipio di diritto la Suprema Corte di Cassazione,con sentenza n. 42825 del 13 ottobre2014, ha confermato la condanna di una donna al risarcimento dei danni neiconfronti dell'ex marito responsabile di violenza sessuale nei confronti della figlia e parte offesa del reato di ingiuria, per averloapostrofato in presenza di più persone come “maniaco”.

La donnapresentava ricorso per Cassazione dolendosi dell'errata applicazione dellanormativa in materia di ingiuria e deducendo che “l'espressione utilizzata non aveva carattere ingiurioso perchégiustificata dai rapporti fortemente conflittuali tra colpevole e offeso edalla personalità di quest'ultimo, condannato per violenza sessuale neiconfronti della figlia”.

I giudici dipiazza Cavour, invece, ritenendo decisivi i caratteri della perentorietà egratuità delle offese provenienti dall'imputata, hanno ritenuto che l'esistenza di rapporti conflittuali tra le parti non potesse di per sé "scriminare la condotta", ma rendesse semmai "palese che l'epiteto eraespressione di malanimo e di prava voluntas iniuriandi" cosa che rendeinoperante "l'esimente del diritto di critica e di qualsivoglia altro dirittocollegato alla manifestazione del pensiero”.

Per questi motivihanno rigettato il ricorso,ritenendo inoperante anche l'esimentedella provocazione, giacché, “ilconcetto di immediatezza, espresso dall'art. 599, secondo comma cod. pen., conla locuzione avverbiale "subito dopo", pur nella elasticità con cui deveessere interpretato in relazione a ciascuna fattispecie, non può comunquetrascurare il nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira”.

Data: 21/10/2014 09:13:00
Autore: Marina Crisafi