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Agenti e rappresentanti di commercio: nuovi accordi economici collettivi (AEC) del settore industria

I sindacati di categoria e le associazioni datoriali hanno sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo che regola i rapporti tra agenti e rappresentanti di commercio e le aziende


Avv. Nicola Traverso -

Il 30 luglio 2014 i sindacati di categoria e le associazioni datorialihanno sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo che regola i rapportitra agenti e rappresentanti di commercio e le aziende preponenti del settoreindustriale (e della cooperazione).

Questo accordo sostituisce quellodel 20/3/2002, scaduto il 31/3/2005, al quale erano seguiti rinnovi taciti dianno in anno, e introduce importanti novità nella complessiva disciplina delrapporto di agenzia e di rappresentanza.

Tra queste ultime vannoevidenziate:

1) la riduzione al 15% (rispetto al 20% previsto dal precedente AEC) dellimite oltre il quale le aziende non possono diminuire le provvigioni (oltreche la zona: territorio, clientela e prodotti) senza il consenso dell'agente.Viene così modificato l'art. 2 dell'AEC (“Zona ed esclusiva – Variazioni”)comprimendo il diritto delle mandanti di operare unilateralmente variazioni di“media entità” (cioè quelle che incidano oltre il 5% e fino al 15% delleprovvigioni spettanti all'agente/rappresentante nell'anno civile precedente lavariazione).

Viene quindi abbassata la soglia di qualificazione della variazioneunilaterale come “rilevante”. Ciò significa che l'agente potrà usufruire delpreavviso scritto non inferiore a quello previsto per la risoluzione delrapporto anche per le variazioni comprese tra il 15% e il 20%, che nelprecedente regime erano ricomprese nell'alveo della variazione di media entità.

Inoltre, il nuovo art. 2 prevedela possibilità per l'agente/rappresentante di risolvere il contratto per fattoimputabile alla mandante in caso di variazione che incide in misura maggioredel 5% (soglia sotto la quale si parla di “lieve entità”). Pertanto, la facoltàdi recesso si estende favorevolmente anche ai casi di media entità, laddovefino ad oggi tale facoltà era concessa solamente ai casi di variazione cd.sensibile.

2) la modifica del metodo di calcolodella “Indennità meritocratica”, cioè quell'indennità che – in aggiunta allaindennità di clientela e al FIRR – viene corrisposta all'agente nel caso in cuiabbia considerevolmente incrementato la clientela o il giro d'affari nella zonaaffidata. L'introduzione e la modifica di questa indennità hanno l'obiettivo diridurre (se non eliminare definitivamente) il contenzioso che negli ultimi anniha caratterizzato la quantificazione degli importi economici da erogare per loscioglimento del contratto di agenzia, cercando di avvicinare l'importo erogatoa quello che spetterebbe all'agente in applicazione del Codice Civile (art.1751 c.c.).

L'Accordo Economico Collettivodel 2014 ha introdotto inoltre le seguenti novità:

3) l'addebito del valore delcampionario può essere previsto esclusivamente in caso di mancata o parzialerestituzione o di danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo;

4) è più facile la trasformazionedel contratto a tempo determinato in quello indeterminato;

5) il termine per la comunicazioneall'agente della mancata accettazione degli ordini da parte del preponentepassa da 60 a 30 giorni;

6) il periodo di tempo entro cuivale il diritto alle provvigioni per ordini successivi alla cessazione delrapporto aumenta da 120 a 180 giorni;

7) il periodo di prova può essereprevisto solo per il primo contratto

8) in caso di ritardo nel pagamentodelle provvigioni si applicano gli interessi moratori al maggior tasso previstodal D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 92/2012;

9) riguardo al pensionamento, vieneintrodotto il diritto all'indennità anche a seguito del conseguimento dellapensione anticipata Enasarco, nonché al conseguimento della pensione INPS, siadi vecchiaia si anticipata;

10) riguardo a gravidanza e adozione,viene esteso da 8 a 12 mesi il periodo di sospensione del mandato senza lapossibilità per l'azienda di recedere;

11) vengono aggiornate ledisposizioni regolamentari di cui agli artt. 12 e 25 dell'AEC, con riferimentoal tasso di rendimento del FIRR, secondo quanto previsto nell'accordo dimodifica del 20/12/2007.

In conclusione, il nuovo accordocollettivo sarà efficace dal 1/9/2014, ad eccezione delle novità in tema diindennità meritocratica, le quali saranno operative dal 1/1/2016.

Da ultimo, va sottolineato che il17/9/2014 è stato siglato anche il nuovo Accordo Economico Collettivo per ladisciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza nel settore della Piccola eMedia Industria, che ha sostanzialmente recepito tutte le suesposte novità giàconcordate tra le associazioni di categoria e i sindacati per il settore dellagrande industria.

Avv. Nicola Traverso

Data: 14/10/2014 13:00:00
Autore: Avv. Nicola Traverso